Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-01-2011) 04-02-2011, n. 4399

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica di Napoli ricorre avverso la sentenza 21 luglio 2008 del Tribunale monocratico di Napoli che ha assolto S.S. dal reato di cui all’art. 334 c.p., per aver circolato alla guida di veicolo, di sua proprietà e a lui affidato dopo il provvedimento di sequestro, in data 12 aprile 2007, essendo risultato detto veicolo privo di copertura assicurativa.

La gravata sentenza ha ritenuto di assolvere il S. versandosi nella specie in presenza di una condotta integrante un mero illecito amministrativo, punito dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, e non prevista dalla legge come reato.
Motivi della decisione

La parte pubblica ricorrente, richiamato l’orientamento giurisprudenziale espresso, tra l’altro, dalla sentenza 2163/2008 di questa Corte, ha chiesto l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza.

Il motivo non può essere accolto.

Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza deliberata all’udienza del 28 ottobre u.s. nel procedimento n. 10939/10, hanno accolto la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 334 c.p. alla fattispecie della mera circolazione di mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Considerato che dalla lettura della sentenza impugnata e del medesimo ricorso emerge una fattispecie di mera circolazione, va preso atto di tale autorevole insegnamento, cui consegue appunto il rigetto del gravame, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonchè apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *