Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-01-2011) 04-02-2011, n. 4396

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 5-10-2006, con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato S.F. colpevole del reato di cui all’art. 570 c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore S.D.T. e, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento di una provvisionale di Euro 2.000,00.

Lo S., per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e dell’erronea applicazione della legge penale. Nel premettere che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la minore non è nata il (OMISSIS), in costanza di matrimonio, ma il (OMISSIS), ed è stata legittimata per susseguente matrimonio contratto dalla madre e dallo S., sostiene che nella specie è stata trascurata ogni indagine tesa ad appurare il reale stato di bisogno dell’avente diritto all’assegno di mantenimento e la condizione di indigenza del prevenuto, il quale si trovava nell’impossibilità di corrispondere l’assegno dovuto.

Deduce, inoltre, che in data 30-10-2007 all’imputato è stato notificato decreto penale di condanna alla somma di Euro 1.240,00 di multa, emesso dal GIP del Tribunale di Lecce per il medesimo reato, accertato sino al 9-6-2003, con permanenza. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata per il periodo preso in considerazione da tale decreto penale di condanna, non opposto e passato in giudicato, con rinvio al giudice competente ai fini della pronuncia sulla continuazione per il periodo successivo, fino al 13- 11-2003.
Motivi della decisione

Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che in data 30-10- 2007 e, quindi, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello (25-10-2007), all’imputato è stato notificato decreto penale di condanna alla somma di Euro 1.240,00 di multa, emesso dal GIP del Tribunale di Lecce per il medesimo reato di violazione degli obblighi di assistenza nei confronti della figlia minore.

I fatti presi in considerazione in tale provvedimento riguardano la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza fino al 9-6-2003, con permanenza; periodo che ricomprende, almeno in parte, le condotte contestate nel presente procedimento, concernenti il mancato assolvimento dell’obbligo di mantenimento dal dicembre 2002 fino al 13-11-2003.

Ciò posto, onde evitare la possibile formazione di una duplicità di giudicati, almeno parziali e la conseguente violazione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto, sancito dall’art. 649 c.p.p., si rende necessario accertare se il menzionato decreto penale di condanna sia divenuto o meno irrevocabile e, nell’affermativa, se, anche in considerazione della data iniziale di contestazione, residuino nel presente procedimento periodi non contemplati dal decreto penale.

S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce, la quale, all’esito delle verifiche del caso, dovrà adottare, in caso di riscontrata esistenza di un giudicato, i provvedimenti di cui all’art. 649 c.p.p., comma 2, provvedendo, in caso di giudicato parziale, alla rideterminazione della pena relativa alla condanna residua.

Le altre censure mosse dal ricorrente rimangono assorbite.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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