T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 28-01-2011, n. 198 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato è stata disposta la revoca della concessione dell’area contraddistinta con il n. 39B lato sud del cimitero vecchio di Brolo, rilasciata alla ricorrente il 28/04/1982.

Tale provvedimento viene impugnato sulla scorta delle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 241/90;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 81 del regolamento di polizia mortuaria sotto il profilo del difetto di competenza;

3) Eccesso di potere sotto il profilo della inesatta e/o incongrua rappresentazione della realtà presupposta e della motivazione insufficiente. Falsa applicazione dell’art. 58, c. reg. com. polizia mortuaria del comune di Brolo;

4) Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di un pubblico interesse, della inesatta rappresentazione della realtà presupposta e dell’omessa motivazione. Falsa applicazione dell’art. 39, c1C lett. B del regolamento municipale di pol. mortuaria;

Il provvedimento impugnato, non preceduto dalla comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, sarebbe stato emesso da organo incompetente (il sindaco) e non dal competente Dirigente responsabile del servizio. Esso si fonderebbe sulla non dimostrata (e di fatto asseritamente insussistente) carenza di disponibilità di posti nel cimitero comunale di Brolo e quindi in carenza di interesse pubblico.

Nel provvedimento impugnato viene anche dichiarata la decadenza della concessione ex art. 59, 1°c. lett. B) che ne prevede la pronuncia "quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione", situazione che non ricorre nel caso di specie.

Il Comune intimato, costituito in giudizio, ha eccepito, in primis la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione della copia conforme all’originale notificata al comune di Brolo. Viene eccepita altresì la inammissibilità del ricorso a) per omessa impugnazione del "visto" apposto dal dirigente del servizio, b) per carenza di interesse a ricorrere.

Nel merito si contro deduce la infondatezza di tutti i motivi proposti.

Alla Camera di consiglio del 27 settembre 2005 è stata rigettata la domanda cautelare.

Alla Pubblica Udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio valuta in primo luogo la eccezione di nullità del ricorso.

Ritiene al proposito il Collegio che non può essere dichiarato nullo, per difetto di sottoscrizione, il ricorso nel caso in cui sia solo la copia notificata alla controparte a non recare in calce all’atto la firma autografa del difensore, stante il fatto che ciò che conta è che l’originale dell’atto introduttivo del giudizio, depositato agli atti di causa, risulti completo in tutte le sue parti e regolarmente sottoscritto in calce (in termini TAR Lazio, sez. II, sent. n. 23737 del giorno 8/07/2010). Poiché nel caso di specie l’originale dell’atto introduttivo, depositato in giudizio, è provvisto di regolare sottoscrizione del difensore, l’eccezione all’esame va rigettata.

Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in capo alla ricorrente.

Vero è che la signora G. ha dichiarato, in seno alla nota del giorno 8 luglio 2005 a firma del proprio legale e procuratore prodotta in atti, la disponibilità a rilasciare la tomba, ma è rimasta titolare comunque dell’interesse strumentale a conseguire il ristoro delle somme pagate e delle spese sostenute, che con l’adozione dell’atto impugnato viene frustrato.

A questo punto il Collegio procede all’ esame delle censure poste a sostegno del ricorso introduttivo, prescindendo dalla valutazione delle ulteriori eccezioni formulate dal comune intimato, il cui contenuto viene valutato in sede di merito.

Infondata è la prima censura con la quale si deduce la violazione delle norme partecipative, come pure infondate sono le censure (terza e quarta) con le quali si deducono i vizi di eccesso di potere per carenza di interesse pubblico e di motivazione.

Il provvedimento impugnato è stato adottato per esigenze di pubblico interesse che rendono vincolata l’attività del comune che si trova in grave carenza di disponibilità di posti, di cui l’Ente comunale ha valutato – con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede – l’insufficienza a soddisfare le esigenze della popolazione nel medio periodo. Correttamente, quindi, ha provveduto a revocare la concessione a suo tempo rilasciata alla ricorrente e di fatto non utilizzata a seguito della autorizzata estumulazione del feretro del defunto La Greca Antonino deceduto nel 1982 e ritumulato nella cappella gentilizia realizzata dalla ricorrente su terreno avuto in concessione nell’ultimo ampliamento del cimitero.

La tomba n. 39/B lato sud, già oggetto di concessione, al momento dell’adozione dell’atto impugnato, era inutilizzata ed inutilizzabile stanti, da un lato, la effettuata estumulazione del feretro che conteneva e, dall’altro, il divieto posto dal regolamento comunale di utilizzare la concessione a fini di lucro o di speculazione.

Con riferimento alle altre censure si rileva che il provvedimento impugnato, è stato adottato, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, dal sindaco con la partecipazione del Dirigente del Responsabile del servizio di polizia mortuaria al quale, con l’apposizione del proprio visto, l’atto è sostanzialmente e direttamente riconducibile. La censura di difetto di competenza è pertanto infondata, come pure l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del "visto" apposto dal dirigente, poiché la ricorrente ha nei termini impugnato l’atto complesso che lo contiene.

Conclusivamente, rilevata la infondatezza di tutte le censure addotte, il ricorso va rigettato, con spese a carico nella misura che si liquida in dispositivo.

Il Collegio prende da ultimo in esame l’istanza depositata il 27 settembre 2005, con la quale l’Avv. Walter Mangano ha chiesto la liquidazione del compenso a lui spettante nel procedimento in epigrafe incardinato dalla signora G.S. ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Si rileva al proposito che, al fine di pervenire alla conferma del patrocinio erariale concesso (in via provvisoria) con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Patti in data 23/07/2005, è necessario disporre istruttoria ponendo a carico della parte ricorrente l’onere di produrre la documentazione utile (dichiarazione redditi, attestato ISEE e quant’altro utile al fine) a comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti per la concessione del beneficio in argomento.

A tale onere la signora G. dovrà provvedere entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza parziale, mediante deposito nella segreteria del Tribunale della documentazione richiesta.

Si rinvia per la definizione del giudizio in parte alla pubblica udienza del 25 maggio 2011.
P.Q.M.

Parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta con spese a carico che si liquidano nella misura di Euro Mille/00, oltre accessori di legge.

Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione al fine di pervenire alla conferma o meno del patrocinio erariale al quale la ricorrente è stata ammessa in via provvisoria.

Fissa per il prosieguo l’Udienza Pubblica del 25 maggio 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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