Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-03-2011, n. 5546 Contratti collettivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Si domanda la cassazione della sentenza sopra specificata, con la quale la Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano – rigetta l’appello dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps – e conferma la decisione del Tribunale di Bolzano n. 137 del 20.4.2005, di condanna dell’Inps a pagare al dipendente A.A. l’indennità prevista dall’accordo sindacale 13.3.2002 per i lavoratori inquadrati in area C, profilo informatico, con decorrenza 1.12.2001. 2. L’esito di rigetto dell’appello è giustificato con la considerazione che l’ A. era stato inquadrato con decorrenza 25.2.2000 nel profilo professionale di funzionario di informatica con provvedimento del presidente del comitato provinciale Inps n. 4 dell’8.2.2001, provvedimento che non poteva essere revocato (come disposto il 25.11.2001) dalla direzione generale dell’Istituto, direzione priva di poteri di sovraordinazione gerarchica in base alle norme di attuazione dello Statuto di autonomia provinciale; nè rilevava l’illegittimità del provvedimento, denunciata sotto diversi profili dall’Inps, in difetto di una domanda rivolta ad ottenere il relativo accertamento, provvedimento perciò rimasto efficace e basato sull’accertamento che l’ A. aveva esercitato mansioni proprie del profilo informatico; ad ogni modo, le prescrizioni relative al mutamento di profilo professionale dettate dal regolamento organico dell’Istituto lasciavano ferma la competenza a provvedere del presidente del comitato provinciale in base al D.P.R. n. 752 del 1976, artt. 13 e 29, ed era comunque intervenuta la contrattazione collettiva a regolare la materia, tanto è vero che l’Inps aveva, senza seguire la procedura prevista dal regolamento organico, provveduto a riassegnare il dipendente dal profilo amministrativo a quello informatico a decorrere dal 10.10.2003. La sentenza dichiara infine assorbita la questione relativa alle mansioni di fatto svolte dal dipendente.

3. Il ricorso dell’Inps si articola in due motivi, resiste con controricorso A.A..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la violazione del D.P.R. n. 752 del 1976, artt. 13 e 29, in relazione all’art. 25 del regolamento organico dell’Inps, unitamente a vizio di motivazione. Si afferma che la disciplina dettata dallo Statuto di autonomia della Provincia di Bolzano attribuisce al presidente del comitato provinciale il potere di emanare tutti i provvedimenti e gli atti concernenti il personale civile del ruolo locale del personale civile dello Stato aventi uffici nella provincia, ma nel rispetto delle regole ad esso applicabili, tra le quali l’art. 25 del regolamento organico Inps 1.11.1990, come modificato con Delib. Consiliare 24 luglio 1992, n. 21, che contemplava la possibilità di trasferire i dipendenti appartenenti a profili professionali della stessa qualifica funzionale ad altro profilo in caso di necessità di servizio, nei limiti delle vacanze organiche e previo superamento di corsi di riqualificazione, all’esito di specifica selezione e sentita la commissione del personale. Di conseguenza, nessuna efficacia poteva essere riconosciuta alla Delib. n. 4 del 2001, del presidente del comitato provinciale, assunta in violazione della disciplina che regolava alla data del 25.2.2000 il trasferimento a profilo professionale diverso, su parere, inoltre, della commissione prevista dal D.P.R. n. 752 del 1976, art. 29, che esercita gli stessi poteri del consiglio di amministrazione dell’ente in materia di personale, ma è organo diverso dalla commissione del personale. Il quesito di diritto che conclude il motivo demanda alla Corte di stabilire se, in forza dello statuto di autonomia, il presidente del comitato provinciale, fosse attributario del potere di mutare il profilo professionale di un dipendente senza il rispetto della disciplina in vigore per il personale Inps.

2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione degli art. 1362 e ss. c.c. in relazione al CCNL 22.7.1999, All. 2. stipulato il 24.10.2000, e all’art. 4 CCNL 1998 – 2001, unitamente a vizio della motivazione. Si deduce che il profilo informatico era stato attribuito al dipendente in base alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva e, in particolare, dall’accordo sindacale 12.9.2001, che aveva previsto all’art. 4, con decorrenza 1.7.2001, la mobilità orizzontale tra profili in relazione a comprovate esigenze funzionali e concrete e certificate esperienze di lavoro, cosicchè solo all’esito del verificarsi dei presupposti previsti dall’accordo (confronto con le OO.SS., giudizio del nucleo di valutazione, selezione, valutazione dell’eccezionalità della situazione, richiesta del direttore regionale, parere della direzione regionale) l’inquadramento nel profilo era stato disposto con decorrenza 10.10.2003. Si formula, quindi, il quesito di diritto se gli inquadramenti debbano essere disposti in base alle regole dettate dalla contrattazione collettiva, non spettando nella materia alcun potere al presidente del comitato provinciale della provincia di Bolzano.

3. I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la connessione tra le argomentazioni. L’esito dell’esame è il rigetto del ricorso, risultando il dispositivo della sentenza impugnata conforme al diritto, pur necessitando la motivazione di correzione e integrazione ( art. 384 c.p.c., comma 2).

4. La sentenza impugnata reca certamente erronee affermazioni in diritto.

4.1. Il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, art. 8, comma 1 (recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige) prevede che nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia. Il successivo art. 13; comma 6, precisa che il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è altresì delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti (oltre a quelli relativi ai concorsi per l’assunzione di personale di cui ai commi precedenti) ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui all’art. 8, comma 1, applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonchè per il personale dipendente delle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto. Per quanto, in particolare, concerne il personale dell’I.N.P.S. della sede di Bolzano, l’art. 29 dello stesso testo normativo prescrive che le funzioni attribuite o delegate al commissario del Governo sono esercitate dal presidente del comitato provinciale di Bolzano, mentre le funzioni di amministrazione del personale attribuite al consiglio di amministrazione sono esercitate da una commissione provinciale, specificamente competente per i procedimenti disciplinari come disciplinati dal regolamento dell’INPS. 4.2. Come agevolmente si desume dai contenuti delle norme sopra richiamate, risulta derogato l’ordine delle normali competenze in materia di gestione dei rapporti di lavoro del personale dell’Inps, non certo la disciplina sostanziale dei detti rapporti, la cui applicabilità è esplicitamente richiamata con la sola salvezza delle disposizioni speciali contenute nel decreto.

Di conseguenza, non è conforme a legge il rifiuto di esaminare la contestazione mossa dall’Inps in ordine alla conformità alle regole del rapporto di lavoro del provvedimento di inquadramento emanato dal presidente del comitato provinciale Inps di Bolzano n. 4 dell’8.2.2001. Infatti, l’avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (esplicitamente richiamato dal D.P.R. n. 752 del 1976, art. 13, u.c., aggiunto dal D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354, art. 9) conferiva al provvedimento del presidente del comitato provinciale la natura di atto negoziale privato, di gestione del rapporto di lavoro con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro, così sottraendo l’atto in questione alle problematiche proprie dell’atto amministrativo (inammissibilità della disapplicazione nel giudizio ordinario a tutela della stessa amministrazione emanante) e limitando l’accertamento del giudice alla sussistenza del diritto del dipendente.

5. L’accoglimento della domanda dell’ A., al pagamento dell’indennità con decorrenza 1.12.2001 risulta però giustificato dalla sentenza impugnata anche sulla base di un diverso ed autonomo ordine di considerazioni, del tutto indipendenti dall’efficacia del provvedimento del presidente del comitato provinciale.

Queste considerazioni, in sintesi, consistono nel rilievo che diritto del dipendente scaturiva dalla disciplina dettata dai contratti collettivi, sostitutiva di quella già dettata dal regolamento INPS. Sono richiamate al riguardo le clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti pubblici non economici, personale non dirigente, del 16/02/1999 (parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999), che, all’art. 13, comma 7, ha demandato alla contrattazione collettiva integrativa l’individuazione di nuovi profili professionali e la ridefinizione o ricollocazione di quelli esistenti in ciascuna Area, contemplando all’allegato A quello di funzionario di informatica C3, nonchè le disposizioni dell’art. 4 dell’accordo sindacale 12.9.2001. 5.1. Questa ratio decidendi della sentenza impugnata non è stata validamente censurate dall’Istituto ricorrente.

Per quanto concerne i contratti nazionali (le cui clausole sono equiparate a norme di diritto ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5), il quesito di diritto formulato a conclusione del secondo motivo è palesemente inadeguato a soddisfare il requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c.: si ripete nella sostanza lo stesso quesito formulato con il primo motivo di ricorso, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta ed agli errori interpretativi imputati alla sentenza impugnata (vedi Cass. Su. 5 febbraio 2008, n. 2658).

Per quanto concerne l’accordo sindacale (censurabile soltanto per violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti e per vizio della motivazione), se ne richiamano genericamente i contenuti ma non si ottempera all’onere di riportare integralmente il testo delle clausole, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (vedi Cass. S.U. 16 giugno 2003, n. 9561), nè vengono precisate le censure mosse all’accertamento di fatto del giudice del merito, in violazione delle rigorose prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, secondo periodo.

6. Sulla base di queste ragioni il ricorso deve essere rigettato. La correzione delle erronee affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata giustifica la compensazione per l’intero delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa per l’intero le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *