Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’imputato P.L. ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, ma ha successivamente presentato rituale dichiarazione di rinuncia.
Il ricorso è pertanto inammissibile ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 300,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 a favore della cassa delle ammende.
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