Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 04-02-2011, n. 4380 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In accoglimento della richiesta del P.M., il GIP del Tribunale di Livorno ha disposto l’archiviazione degli atti del procedimento contro ignoti che vedeva come persona offesa B.M., dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione avanzata dalla stessa persona offesa.

2. Ricorre per cassazione personalmente G.S., figlio della vittima nel frattempo deceduta, deducendo la violazione del contraddittorio a causa della mancata fissazione di udienza in camera di consiglio, nonchè l’erroneità della valutazione del merito.

3. Il ricorso è inammissibile essendo stato sottoscritto personalmente dal G.; e quindi da soggetto non legittimato. La questione è stata esaminata da ultimo dalle Sezioni unite di questa Corte (S.U. 27/9/2007, Rv. 237854) che, a seguito di una compiuta analisi della controversa materia, hanno condivisibilmente ribadito il consolidato insegnamento secondo cui la persona offesa dal reato non ha il diritto (riconosciuto invece all’imputato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè per la valida instaurazione del giudizio di legittimità deve applicarsi la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale (Già in precedenza nello stesso senso Sez. Un., 16.12.1998, n. 24, Messina, Rv. 212076).

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 300,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 300,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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