Cons. Stato Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 732 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la sentenza epigrafata la Corte di Cassazione, annullando provvedimento della Corte d’appello di Roma, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell’avv. Antonio M., dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio (oltre a spese generali ed accessorie) per giudizio di merito e di legittimità, svoltosi per equa riparazione di danno non patrimoniale, causato dall’inosservanza del principio della ragionevole durata del processo di cui alla Convenzione dei diritti dell’uomo, ratificata dall’Italia con la legge n. 848/1955.

La sentenza esecutiva veniva notificata all’amministrazione. Seguiva atto di diffida e messa in mora notificato dal M. ai sensi dell’art. 90 del r.d. n. 642/1907, con assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti l’amministrazione non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta, col ricorso in esame e tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola, per il pagamento della somma di Euro 256,36 a saldo del credito riconosciuto dalla sentenza. Il ricorrente ha altresì richiesto l’attribuzione a se stesso, in qualità di procuratore, delle spese e degli onorari del giudizio di esecuzione, delle quali si è dichiarato antistatario.

2- Alla camera di consiglio del 30 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3- Sussistendo tutti i presupposti processuali per l’azione di ottemperanza proposta, il Collegio non può che rilevarne la fondatezza nel merito, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme. riconosciute dalla pronuncia in epigrafe specificata.

Occorre pertanto ordinare all’amministrazione stessa il pagamento della somme richiesta a saldo, entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad acta", fissandone sin da ora il compenso per l’eventuale attività e da porsi a carico dell’amministrazione condannata.

4- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata e liquidate, come richiesto, in favore del ricorrente in qualità di procuratore di se stesso.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:

1- ordina all’amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante corresponsione alla parte ricorrente della somma richiesta, entro sessanta giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la segreteria;

2- nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad acta" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato, fissandone il compenso, per l’eventuale attività, in Euro duemila, da porsi a carico dell’amministrazione ordinataria;

3- condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente (in qualità di procuratore) delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro 500, oltre accessori ed al compenso per l’eventuale attività commissariale.

– Ordina la trasmissione degli atti di causa alla Procura Generale della Corte dei Conti.

– Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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