Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 04-02-2011, n. 4371 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Giudice di pace di Palermo ha affermato la responsabilità di D.D. in ordine al reato di all’art. 590 cod. pen.; e la ha altresì condannata al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

2. Avverso tale pronunzia ha interposto appello l’imputata.

L’impugnazione si fonda su varie censure afferenti alla ricostruzione del fatto che ha condotto all’affermazione di responsabilità e richiede l’adozione di pronunzia assolutoria nonchè la revoca della provvisionale e della condanna alla rifusione delle spese di parte civile.

3. Il Tribunale di Palermo ha qualificato l’atto come ricorso per cassazione ex art. 568 cod. proc. pen. ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte. Si è considerato che la disciplina delle impugnazioni avverso le sentenze del Giudice di pace è ispirata all’esigenza di restringere la possibilità di esperire l’appello e di ottenere, quindi, un’ulteriore valutazione del merito.

Tale ratio implica che la relativa disciplina impone una lettura rigorosa della normativa, aderente al suo tenore letterale; con la conseguenza che contro le decisioni che abbiano applicato una pena pecuniaria possono essere appellate solo se venga pure impugnata la condanna, anche generica, al priva di senso la disciplina in questione, posto che ai sensi dell’art. 574 cod. risarcimento del danno. Tale censura, tuttavia, deve essere specifica giacchè altrimenti sarebbe, proc. pen., l’impugnazione dell’imputato contro la sentenza di condanna estende i suoi effetti alle pronunzie concernenti le restituzioni, il risarcimento del danno e la rifusione delle spese processuali.

Secondo il Tribunale il principio dettato dall’art. 574 cod. proc. pen. non interferisce affatto con la limitazione prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2010, art. 37, comma 1: quest’ultima disposizione si occupa del momento genetico dell’impugnazione, prevedendo un limite alla proponibilità dell’appello, laddove l’art. 574 disciplina il momento funzionale prevedendo, in modo superfluo, che l’eventuale rimozione della statuizione di condanna travolga la statuizione civile ad essa connessa.

D’altra parte la proposizione dell’appello non importa affatto un’implicita censura verso le eventuali statuizioni civili ad essa collegate essendo evidente che, nel caso in cui esse non siano specificamente attaccate, la loro sorte resterà legata a quella dell’appello. In conclusione si è in presenza di due distinte impugnazioni che rimangono legate esclusivamente dal filo logico che indissolubilmente vincola le statuizioni civili alla condanna penale – sicchè l’appello non è ammissibile quando difetti una censura specifica afferente al capo della sentenza relativo alle statuizioni civili.

3. Rileva preliminarmente la questione afferente alla qualificazione giunto del.’impugnazione alla luce della disciplina di cui all’art. 37 già richiamato. Orbene è agevole rilevare che le argomentazioni che hanno indotto il Tribunale a ravvisare che, a causa della mancata impugnazione delle statuizioni civili, il gravame debba essere considerato come ricorso per cassazione si basano su un presupposto in fatto che appare infondato. Si assume, infatti, che le stesse statuizioni non siano state oggetto di gravame mentre, al contrario, nell’ultima pagina del ricorso, dopo aver confutato la ricostruzione dei fatti proposta dal Primo giudice, si chiede esplicitamente l’assoluzione e la conseguente caducazione delle statuizioni civili ed in primo luogo della disposta provvisionale. Dunque non difettando l’impugnazione delle statuizioni civili, il provvedimento del Tribunale di Palermo in data 31 maggio 2010 che ha qualificato l’appello come ricorso per cassazione deve essere annullato senza rinvio; e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Palermo per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per la celebrazione del giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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