Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2011, n. 5537 Contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 16 maggio – 5 agosto 2008 la Corte di appello di Palermo – in riforma della decisione del Tribunale di Termini Imprese – sezione distaccata di Corleone – del 19 settembre 2006, rigettava la domanda proposta da V.D., L. e S. nei confronti della SAI spa quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni derivati dal sinistro stradale, a seguito del quale era deceduto la (rispettivamente) moglie e madre degli attori, O.V. e V.D. aveva subito lesioni dalle quali erano derivati postumi permanenti.

Gli stessi giudici riconoscevano la validità del contratto di assicurazione per la responsabilità civile stipulato con SAI spa (unica legittimata passivamente) con riferimento all’autocarro di proprietà della Airone s.n.c. condotto da S.G..

I giudici di appello riconoscevano la responsabilità del sinistro nella misura del 60% a carico di V.D. e del 40% a carico dello S..

La Corte territoriale condannava i tre convenuti in solido al pagamento della somma complessiva di Euro 92.701,97 per ciascuno dei figli, valutata alla data della sentenza (comprensiva degli interessi legali).

Inoltre liquidava a V.D., a titolo di risarcimento del danno morale e patrimoniale conseguenti alla morte del coniuge, O.V., la somma di Euro 90.498,00 (già computati nella percentuale del 40%).

Allo stesso V. riconosceva, inoltre, per i danni patrimoniali e non patrimoniali risentiti in proprio, la somma di Euro 47.688,00, già computati nella percentuale del 40% (comprensiva degli interessi legali).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione – n. 2102 del 2009 – la Fondiaria SAI s.p.a. (già SAI- Società Assicuratrice Industriale s.p.a.) deducendo due motivi di impugnazione.

Resistono con distinti controricorsi V.D., la s.n.c. Airone dei fratelli S.M. e G. e la Fondiaria SAI s.p.a. quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Avverso la medesima decisione hanno proposto ricorso per cassazione Leopoldo e V.S., con nove motivi di ricorso (2108 del 2009).

Resistono con distinti controricorsi la Fondiaria SAI s.p.a. (già SAI – Società assicuratrice industriale s.p.a.) e la s.n.c. Airone e la Fondiaria SAI s.p.a. quale impresa designata del Fondo di Garanzia, la quale ha proposto ricorso incidentale, cui resistono i V. con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima, decisione.

Ricorso Fondiaria-SAI. Con il primo motivo la ricorrente principale, Fondiaria SAI, deduce la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza o del procedimento).

Il Tribunale, con la decisione del 19 settembre 2006, aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla controversia instaurata dagli attori nei confronti della SAI s.p.a. in qualità di assicuratrice dell’autocarro Fiat targato (OMISSIS), essendo stato espressamente riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, a seguito della dichiarazione di rinuncia a tutte le domande proposte contro tale società, formulata dagli attori con lettere indirizzate al proprio difensore e ribadita da questi alla udienza del 16 marzo 2006. IL Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Ora, se è vero che la pronuncia di cessazione della materia del contendere è in genere, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, essendo tale efficacia di giudicato limitata al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, è altresì indiscutibile che, ove la relativa pronuncia non sia stata – come nella specie – impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa, il giudicato può dirsi formato.

Avverso la decisione di primo grado aveva proposto appello la SAI – nella qualità di impresa designata. Gli originari attori avevano chiesto il rigetto della impugnazione, con la conferma della decisione di primo grado.

In sostanza, la Corte d’appello aveva riconosciuto la validità del contrassegno assicurativo, giungendo così alla condanna della compagnia di assicurazione Fondiaria SAI, senza tener conto che l’attore aveva espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda contro di essa e che il Tribunale, con pronuncia passata in giudicato, aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul punto.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 7, artt. 1888, 1901 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto).

Sin dalla comparsa di risposta, nel giudizio di primo grado, la Fondiaria SAI aveva dimostrato che il contrassegno assicurativo si riferiva ad una polizza sostituita con altra relativa ad un veicolo diverso (non coinvolto nel sinistro di causa).

All’epoca dell’incidente ((OMISSIS)) non esisteva, pertanto, alcun contratto di assicurazione relativo all’autocarro targato (OMISSIS).

Come già aveva rilevato correttamente il primo giudice, la permanenza – su questo autocarro – del contrassegno di assicurazione non poteva determinare, di per sè, la responsabilità della compagnia di assicurazione che lo aveva emesso, considerato che era stata raggiunta la prova che alla presenza del contrassegno non faceva riscontro la esistenza di un valido rapporto di assicurazione.

Nei rapporti tra danneggiato dalla circolazione dei veicoli a motore ed assicuratore del responsabile del danno è onere del danneggiato, secondo le regole generali dettate dall’art. 2697 c.c., fornire la prova – se contestate- della esistenza e della validità del contratto di assicurazione stipulato dal responsabile con la compagnia di assicurazione, non essendo applicabile alla ipotesi della inesistenza del contratto, la L. n. 990 del 1969, art. 18, che nega all’assicuratore la facoltà di opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto.

Il primo motivo del ricorso Fondiaria – SAI, è fondato con assorbimento del secondo motivo.

Il Tribunale, con la decisione del 19 settembre 2006, aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla controversia instaurata dagli attori nei confronti della SAI s.p.a. in qualità di assicuratrice dell’autocarro Fiat targato (OMISSIS), essendo stato espressamente riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, a seguito della dichiarazione di rinuncia a tutte le domande proposte contro tale società, formulata dagli attori con lettere indirizzate al proprio difensore e ribadita da questi alla udienza del 16 marzo 2006. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Ora, se è vero che la pronuncia di cessazione della materia del contendere è , in genere, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, essendo tale efficacia di giudicato limitata al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, è altresì indiscutibile che, ove la relativa pronuncia non sia stata – come nella specie – impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa, il giudicato può dirsi formato.

Nel caso di specie, la decisione del Tribunale era stata impugnata dalla Fondiaria SAI, quale impresa designata e gli originari attori avevano chiesto il rigetto della impugnazione, con la conferma della decisione.

Sussiste pertanto la violazione di norme di legge denunciata.

Ricorso incidentale dei V..

Con il primo motivo i ricorrenti incidentali deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 7, laddove è stata attribuita la medesima valenza probatoria al certificato di assicurazione ed al contrassegno.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 7, in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte riformato la sentenza di primo grado a tutela dei danneggiati, in mancanza di loro richiesta, statuendo, in particolare, la sussistenza della tutela derivante dalla presenza del contrassegno in favore del danneggiato (che non l’aveva richiesta) ma invero, attribuendo la predetta tutela prevista dall’art. 7 per il danneggiato in favore dell’assicurato e della SAI Fondo. Poichè i danneggiati non avevano impugnato la decisione di primo grado, la Corte territoriale aveva finito per attribuire la tutela prevista dall’art. 7 della legge pur in mancanza di una loro richiesta.

Il terzo motivo del ricorso incidentale riguarda la denuncia di vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere i giudici di appello riconosciuto la tutela derivante dal contrassegno in favore del danneggiato, in mancanza di una richiesta dello stesso.

Il primo, secondo e terzo motivo del ricorso V. – da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro – sono fondati per le ragioni già esposte a proposito del primo motivo del ricorso principale.

I giudici di appello hanno pronunciato sull’appello proposto dalla Fondiaria SAI, quale impresa designata, concludendo che la domanda doveva essere rigettata nei confronti della Fondiaria SAI Fondo (ed hanno condannato la Fondiaria SAI pur in mancanza di una impugnazione della decisione di primo grado delle parti danneggiate e nonostante nei confronti della società il Tribunale avesse dichiarato cessata la materia del contendere).

Deve pertanto ritenersi che ove il contratto assicurativo sia stato trasferito su un veicolo diverso da quello in relazione al quale era sorto, la permanenza su quest’ultimo del contrassegno di assicurazione (che è cosa diversa dal certificato di assicurazione:

Cass. n. 5834 del 1993) non può determinare, di per sè la responsabilità della compagnia che quel contrassegno abbia emesso, quando sia stata raggiunta la prova che alla presenza di tale contrassegno non faccia riscontro l’esistenza di un rapporto di assicurazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio della prevalenza delle risultanze del contrassegno assicurativo trova applicazione solo nei rapporti tra assicuratore e danneggiato e non già nei rapporti tra il primo e l’assicurato ovvero nei confronti del Fondo(Cass. 24 aprile 2001 n. 6026, 17 luglio 2009 n. 16726;

Cass. penale sez. 4^, 23 ottobre 2009, 1823).

Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto che il veicolo della Airone fosse privo di copertura assicurativa, giacchè la polizza prima intestata all’autocarro coinvolto nell’incidente, era stata sostituita ed utilizzata per altro mezzo della stessa società.

Il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso incidentale anche se prospettati come violazione di legge (in particolare di alcune norme del codice della strada e dell’art. 2054 c.c.) si risolvono in una valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella accolta dalla Corte territoriale con motivazione esente da critiche. Le censure riguardano la maggiore responsabilità del V. (60%) in luogo di quella minore (20%) accertata dal primo giudice.

Il settimo motivo riguarda la violazione delle norme processuali ed in particolare degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c.. Ad avviso dei ricorrenti incidentali, la Corte territoriale non avrebbe potuto procedere, d’ufficio, ad una nuova valutazione dei criteri di liquidazione dei danni – già effettuata dal Tribunale – ma avrebbe potuto procedere solo nei limiti dei motivi di impugnazione. Nessuna censura era stata sollevata dalla controparte in ordine alla liquidazione del danno da perdita parentale.

Con l’ottavo motivo si deduce che la Corte territoriale aveva proceduto al riesame dei criteri di liquidazione adottati dal Tribunale, limitando il proprio convincimento ai criteri di liquidazione del solo danno morale, senza tener conto che il primo giudice aveva fatto riferimento, ai fini della quantificazione del danno anche al diritto dei danneggiati ad avere riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale.

Il settimo ed ottavo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati.

Senza adeguata motivazione, la Corte territoriale ha proceduto ad una riduzione del risarcimento del danno morale riconosciuto ai figli danneggiati, riconoscendo a ciascuno un risarcimento di Euro 80.000,00, corrispondenti ad un terzo circa dell’importo massimo che sarebbe spettati alla vittima primaria.

E’ appena il caso poi di rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, di recente, meglio precisato il concetto di danno non patrimoniale (Cass. S.U. 26972 dell’11 novembre 2008), sottolineando che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico e danno da perdita parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

"E’ compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione".

La sentenza deve pertanto essere cassata anche su questo punto.

Il nono motivo del ricorso incidentale, relativo alla liquidazione delle spese del giudizio.

Alla luce delle considerazioni ora esposte, il ricorso incidentale della Fondiaria SAI, quale impresa designata, relativo alla restituzione delle somme corrisposte alle parti danneggiate, deve essere rigettato.

Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale della Fondiaria SAI, assorbito il secondo.

Accoglie il primo, secondo, terzo, settimo e ottavo motivo, assorbito il nono motivo del ricorso incidentale dei V. 2108/09 (che rigetta nel resto).

Rigetta il ricorso incidentale Airone e della Fondiaria SAI, quale impresa designata del Fondo Vittime della Strada.

Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Compensa le spese del giudizio di cassazione tra Fondiaria SAI e tutte le altre parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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