Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 04-02-2011, n. 4377 Ebbrezza Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.R. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia – Sez. Dist. di Trinitapoli – per rispondere del reato di cui all’art. 187 C.d.S. in relazione alla contestazione di guida di autoveicolo sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. All’udienza dibattimentale del 26 maggio 2010, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, la difesa del B. eccepiva preliminarmente la mancata convalida del sequestro del veicolo disposto ex art. 321 c.p.p., chiedendo al Giudice di disporre il dissequestro dell’auto e la declaratoria di nullità di tutti gli atti successivi al sequestro stesso. Il Giudicante, senza che al riguardo interloquisse il P.M. (almeno per quanto si rileva dal verbale di udienza) così testualmente provvedeva: "dichiara la nullità del verbale del sequestro preventivo, rilevato che trattasi di cosa di cui è obbligatoria la confisca, dispone il sequestro preventivo, rilevato che trattasi di caso per il quale non è prevista la remissione degli atti nella fase delle indagini preliminari dispone che si proceda". Ricorre per cassazione il B. deducendo violazione di legge per prospettata abnormità dell’atto sull’asserito rilievo che, avuto riguardo alla confisca obbligatoria del veicolo, questo "può essere sottoposto a misura reale esclusivamente in sede di sentenza di condanna e non durante il procedimento monitorio, in assenza di richiesta di sottoposizione da parte dell’Autorità Requirente" (così letteralmente a pag. 3 del ricorso).

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Nel caso di specie, per quanto è dato rilevare dagli atti rimessi a questo ufficio, il sequestro preventivo è stato disposto da ufficiali della pg che avrebbero trasmesso al pm il verbale nelle 48 ore ( art. 321 c.p.p., comma 3 bis); il pm, a sua volta, avrebbe richiesto al Giudice la convalida nelle 48 ore successive ( art. 321 c.p.p., comma 3 bis, parte 2) ma il Gip non avrebbe provveduto a tanto, con gli effetti di inefficacia dell’art. 321 c.p.p., comma 3 ter.

Sta di fatto che, a fronte di eccezione in tal senso dedotta dalla difesa del B. in dibattimento, il Tribunale monocratico si è limitato a "dichiarare la nullità dell’ordinanza di convalida del sequestro preventivo" e, " .. rilevato che trattasi di cose delle quali è obbligatoria la confisca", a disporre il sequestro preventivo.

Orbene, è certo che ben può, il Giudice del dibattimento, in via di principio generale, disporre il sequestro anche in udienza: e ciò, sia perchè le misure cautelari sono per loro natura attinenti a beni o cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo, sicchè possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza, sia perchè il giudice del dibattimento, fornito di "cognitio piena" in ordine alla "res iudicanda", è necessariamente chiamato a risolvere anche le questioni preordinate, accessorie o incidentali rispetto al giudizio di cui è già investito. Mette conto tuttavia sottolineare che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 186 C.d.S. dalla L. n. 120 del 2010 (entrata in vigore successivamente all’impugnato provvedimento), la confisca del veicolo, che consegue alla contravvenzione contestata al B. – oltre che alla guida in stato di ebbrezza di cui all’artt. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), ed al rifiuto di sottoporsi all’accertamento strumentale – ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria; e, per effetto delle modifiche introdotte con la citata novella, l’istituto del sequestro prodromico alla confisca non è stato abrogato ma ne è stata solo modificata la qualificazione giuridica, trattandosi ora di un sequestro amministrativo (in virtù dell’espresso richiamo all’art. 224 ter C.d.S.): di tal che, il sequestro, a fini di confisca del veicolo, non può essere disposto dal giudice penale, ma esclusivamente dall’autorità amministrativa. Fermo restando che la misura della confisca deve essere obbligatoriamente disposta in caso di condanna ovvero di patteggiamento per le contravvenzioni sopra ricordate, anche nel caso in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena e salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Nella concreta fattispecie, in assenza di pregresso titolo cautelare efficace, il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria, emesso dal giudice penale all’epoca in cui lo stesso pur ne aveva la competenza (ante L. n. 120 del 2010), non risulta preceduto da apposita richiesta del pubblico ministero (per come si rileva dal verbale di udienza in atti). E tanto necessitava, posto che l’art. 321 c.p.p. prevede che il sequestro preventivo vada disposto "a richiesta del pubblico ministero" sia per le ipotesi previste dal comma 1 sia per quella prevista dal comma 2. A tal riguardo va osservato che pur non contenendo l’art. 321 c.p.p., comma 2 l’espressione "a richiesta del P.M." come nel comma 1 dello stesso articolo, non può revocarsi in dubbio che anche quando il giudice dispone il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca occorre la richiesta del P.M., come può desumersi dall’avverbio "altresì", indicativo di altra ipotesi, oltre a quelle indicate nel comma 1, in cui il giudice può disporre il sequestro preventivo.

Pertanto, se per le ipotesi previste dall’art. 321 c.p.p., comma 1 occorre la richiesta del P.M. per disporre il sequestro preventivo, anche per la ipotesi prevista dall’art. 321 c.p.p., comma 2 occorre tale richiesta, costituendo detta ipotesi il completamento delle ipotesi in cui è possibile disporre il sequestro preventivo.

Conclusivamente, l’impugnato provvedimento deve essere annullato senza rinvio, con conseguente restituzione del veicolo in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione del veicolo sequestrato (autovettura targata (OMISSIS)) all’avente diritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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