Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 721 Responsabilità processuale aggravata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado l’odierno appellante ha impugnato:

a) il Decreto rettorale n. 11961 datato 26 settembre 2008, comunicato all’interessato il successivo 14 ottobre, con cui è stata comminata al ricorrente "la sospensione facoltativa dal servizio, ex art. 92 del d.P.R n. 3 del 1957, per la durata di mesi tre, a decorrere dalla data del presente decreto, con riserva di adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti";

b) il verbale del 26 settembre 2008 della "Commissione di indagine amministrativa" nominata con decreto rettorale n. 11953 emesso in pari data;

c) tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresa, ove occorra, la nota prot. n. 79960, datata 29 settembre 2008, recante "Contestazione addebiti disciplinari", con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Bari ha, altresì, disposto ed avviato un procedimento disciplinare a carico del ricorrente.

Con la sentenza gravata il primo giudice, rilevato che con il provvedimento assolutorio del Collegio di disciplina universitario e con il conseguente decreto rettorale n. 7165 del 10 giugno 2009 è stato revocato l’atto (di sospensione facoltativa dal servizio del ricorrente) gravato con il ricorso e disposta l’archiviazione del relativo procedimento disciplinare, ha dichiarato cessata la materia del contendere; ha inoltre compensato le spese e respinto l’istanza presentata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Avverso la sentenza propone gravame il ricorrente, ritenendone l’erroneità nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese e respinto la domanda ex art. 96 c.p.c.

All’udienza del 5 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto.

Va considerato che in alcun modo è emersa in giudizio la sussistenza del presupposto richiesto dall’art. 96 c.p.c. perché possa essere riconosciuta la responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c.

Invero, la disposizione citata richiede perché la fattispecie di responsabilità ivi contemplata possa essere ritenuta che emerga una mala fede o una colpa grave di tipo processuale, relativa cioè all’esercizio dell’azione o alla resistenza in giudizio.

Ebbene, nel caso di specie non è in alcun modo emersa alcuna mala fede o colpa grave dell’amministrazione nel resistere al ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il provvedimento impugnato in primo grado.

Né, d’altra parte, può invocarsi l’applicazione del secondo comma del richiamato art. 96, non essendo intervenuto nel caso di specie l’accertamento dell’inesistenza "del diritto per cui e" stato eseguito un provvedimento cautelare", espressione, quest’ultima, con cui peraltro si ha riguardo a provvedimento giudiziale.

Il gravame va parimenti respinto relativamente al motivo con cui si censura la sentenza impugnata laddove ha disposto la compensazione delle spese.

Giova, sul punto, considerare che, per orientamento condiviso dal Collegio, se la motivazione dell’esercizio del potere di compensazione "per giusti motivi" non può del tutto mancare, le ragioni della statuizione compensatoria devono essere comunque desumibili dal contesto della decisione (ex plurimis, Cass., sez. I, n. 1887/98, n. 4455/99, n. 2066/02, n. 10861/02, n. 11597/02), sicché è sufficiente che sussista una plausibile ed implicita giustificazione al riguardo, emergente dalla lettura del provvedimento, ancorché privo di specifiche argomentazioni ad hoc (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2007, n. 6134).

Ebbene, nel caso in questione la contestata statuizione sulle spese non può considerarsi priva di giustificazione, in considerazione delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del provvedimento di sospensione impugnato in primo grado, ancorché non confermate all’esito del procedimento amministrativo attivato.

Alla stregua delle esposte argomentazioni va respinto l’appello.

Sussistono complessive ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *