Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2011, n. 5535 Assicurazione contro i danni contro gli infortuni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 20.4.1998, F.G. conveniva innanzi al Tribunale di Napoli l’Università degli Studi di Napoli Federico II per ottenere il risarcimento dei gravi danni conseguenti agli interventi chirurgici subiti presso il 2^ Policlinico nel mese di (OMISSIS).

Affermava che: affetto da arteriopatia cronica ostruttiva dell’arto inferiore destro, nei mesi di (OMISSIS) era stato più volte visitato dai medici del reparto di chirurgia vascolare di detta struttura e, quindi, in data (OMISSIS) sottoposto ad intervento di by-pass all’aorta femorale destra; nonostante tale intervento, il (OMISSIS) successivo veniva nuovamente operato d’urgenza, presso lo stesso reparto, giacchè colto da ischemia agli arti inferiori; l’esito negativo di tale ulteriore operazione aveva determinato l’amputazione della gamba destra in data (OMISSIS), con evidenti ripercussioni sulla sua psiche, sulla vita di relazione e sui rapporti familiari.

Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Napoli, deducendo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimata in tal senso la Regione Campania (quale successore della ex USL); inoltre, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento (essendo decorso il termine quinquennale previsto dall’art. 2947 c.c.). Su istanza della stessa Università veniva chiamata in causa la s.p.a. Assicurazioni Generali.

Dopo la prima udienza di comparizione, intervenivano in giudizio F.L. e F.M., figli dell’attore, nonchè A.I., coniuge dell’attore, che, nel riportarsi a tutte le difese del loro congiunto assumevano di aver anch’essi subito danni diretti ed indiretti a causa dell’evento dannoso che aveva colpito il loro familiare.

Espletata consulenza d’ufficio, l’adito Tribunale, con sentenza in data 12.1.2003, affermava la sussistenza di gravi responsabilità degli operatori del 2^ Policlinico e condannava l’Università degli Studi Napoli al risarcimento dei danni patiti dal F. e dai suoi congiunti oltre alle spese del giudizio; accoglieva, inoltre, la domanda di mani èva e condannava la s.p.a. Assicurazioni Generali a tenere indenne l’Università di tutto quanto questa era tenuta a pagare.

Proponevano appello, in via principale, le Assicurazioni Generali e, in via incidentale, l’Università. La Corte d’Appello di Napoli, con la decisione in esame depositata in data 30.11.2007, in accoglimento dell’appello principale, dichiarava che "l’obbligazione indennitaria del detto Ente Assicuratore non deve superare il limite del massimale di polizza di L. 2.000.000.000 pari ad Euro 1.032.913,70; per l’effetto, condanna la s.p.a. Assicurazioni Generali a tenere indenne l’Università degli Studi di Napoli non oltre la somma suddetta di Euro 1.032.913,70".

Ricorre per cassazione l’Università con un unico motivo; resistono con autonomi controricorso le Assicurazioni Generali nonchè F. G., F.M., A.I., F.L., i quali ultimi hanno altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1882, 1905 e 1917 c.c., con riferimento agli artt. 1223, 1224 e 1277 c.c., in relazione alla liquidazione dei danni per un importo nell’ambito del massimale senza rivalutazione tra il (OMISSIS) e la decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Censurabile è, infatti, la decisione impugnata laddove sull’importo liquidato non effettua la rivalutazione, in tal modo non effettuando una completa funzione reintegrativa della perdita subita dall’assicurato.

Come statuito con consolidato indirizzo giurisprudenziale da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 395/2007), in tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l’assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell’assicurazione, ancorchè venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, pertanto è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria.

Pertanto, a seguito della cassazione di detta decisione, la Corte di merito, in sede di rinvio, provvedere ad effettuare detta rivalutazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia, sinchè per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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