Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2011, n. 5534 Opposizione al precetto Prezzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.V. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli del 23-6-2008 che aveva accolto l’opposizione proposta da M.F. avverso un atto di precetto per l’importo di Euro 39.780,83 e successivo pignoramento immobiliare, iniziati sulla base di un titolo esecutivo costituito da due assegni bancari, emessi in data 10-12-2001 per l’importo di L. 35.500.000 ciascuno.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione P. V. con quattro motivi, proponendo anche una questione di illegittimità costituzionale in relazione alla nuova formulazione dell’art. 616 c.p.c., così come sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, nella parte in cui aveva soppresso l’appellabilità della sentenza che definisce l’opposizione all’esecuzione.

Si costituiva con controricorso M.F..
Motivi della decisione

Nel giudizio di opposizione M.F. rilevava che in data 3.12.1997 aveva sottoscritto con i sig.ri P.V. e T.O. un compromesso relativo all’acquisto di un immobile, stabilendo quale corrispettivo il versamento di L. 5.815.000 a titolo di caparra confirmatoria, regolarmente pagata, e di successive 238 rate mensili dell’importo di L. 2.900.000 ciascuna, con rilascio a titolo di garanzia degli assegni per cui era causa, privi della data di emissione; che, in ottemperanza a tali accordi, erano stati effettuati 19 bonifici di L. 2.900.000 ciascuno, sino alla data del 4.10.1999, per l’importo complessivo di L. 55.100.000;

che con successivo contratto preliminare di compravendita del 19.7.1999 era stato rideterminato il prezzo per l’acquisto del medesimo immobile, indicandolo in L. 330.000.000; che in data 4.11.1999 l’opponente aveva ottenuto un mutuo dalla Banca Woolvich e che in pari data era stato stipulato il contratto definitivo per l’importo di L. 133.000.000, in cui, all’art. 4, la parte venditrice dichiarava di avere già ricevuto il prezzo relativo all’acquisto dell’immobile; che l’opponente aveva sino a quel momento versato la somma di L. 311.039.000, di cui L. 5.815.000 al compromesso del 3.12.1997, L. 55.100.000 tramite 19 bonifici bancari, L. 60.000.000 al momento del compromesso del 3.12.1997, L. 10.124.000 tramite due assegni di L. 5.062.000 e L. 180.000.000 corrisposti direttamente dalla banca mutuante. P.V., invece di restituire i due assegni prestati a titolo di garanzia, li aveva portati all’incasso senza alcun rapporto sottostante. Si difendeva il P., dopo aver dedotto l’inammissibilità dell’opposizione in considerazione della natura dei titoli posti a base dell’esecuzione, eccepiva l’infondatezza delle ragioni dell’opposizione.

Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione, affermava che l’opposto aveva sostanzialmente riconosciuto l’esistenza del rapporto sottostante; che con il compromesso stipulato in data 19-7-99, novativo di ogni precedente accordo,le parti avevano determinato il nuovo prezzo di vendita in L. 330.000.000, dando atto che l’acquirente aveva versato a titolo di caparra confirmatoria il prezzo di L. 60.000.000; che nel successivo atto di compravendita del 4-11-99, l prezzo di vendita era indicato in L. 133.000.000, "somma che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente alla quale rilascia ampia e finale quietanza a saldo"; che l’opponente aveva fornito la piena prova dell’obbligazione originata dal rapporto sottostante.

Con il primo motivo di ricorso viene denunziata omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla riconducibilità degli assegni al contratto di compravendita ex art. 360 c.p.c. , n. 5, avendo erroneamente il Tribunale ritenuto che l’opposto aveva riconosciuto l’esistenza del rapporto sottostante indicato dall’opponente e che gli assegni erano collegati al pagamento del prezzo della compravendita.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale ha affermato che l’opponente aveva sostanzialmente ammesso che i due assegni erano stati rilasciati a garanzia del pagamento del prezzo della compravendita e che, risultando tale prezzo completamente corrisposto dall’acquirente, il P. non aveva titolo per iniziare la procedura esecutiva.

Sussiste il dedotto vizio di omessa od insufficiente motivazione in quanto nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.

Come risulta dalla sentenza impugnata, il P. non ha mai ammesso la funzione di garanzia sottostante all’emissione dei due assegni, nè in generale il loro collegamento con il pagamento del prezzo di vendita.

Il P. ha ammesso unicamente la vendita di un immobile di sua proprietà a M.F. e che tale compravendita era stata preceduta due diversi preliminari, di cui il secondo conteneva una rideterminazione del prezzo, circostanze del resto documentalmente provate.

Ritenere che il non aver contestato che la M.F. avesse acquistato un immobile di sua proprietà, compravendita preceduta da due preliminari diversi, costituisse prova della funzione di garanzia di pagamento del prezzo assolta dai due assegni, è uni collegamento affetto da illogicità, in quanto la conclusione di un contratto di compravendita preceduto da due preliminari non può costituire altro che prove del trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile da parte del P. alla M..

Affetta ugualmente da illogicità è la seconda proposizione contenuta nella sentenza di merito con la quale il giudice avvalora la prova della funzione di garanzia in base alla circostanza che il prezzo di vendita risultava completamente pagato al momento in cui i titoli vennero azionati.

L’accertamento di tale circostanza ai fini probatori della garanzia ha un effetto del tutto neutro, in quanto non solo non prova la funzione di garanzia, ma non esclude che i titoli fossero stati azionati per una causa diversa.

La sentenza sul punto deve essere cassata e rinviata al Tribunale di Tivoli che provvedere al riesame della vicenda alla luce dei principi sopra affermati.

Gli altri tre motivi di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del primo.

Infatti con il secondo motivo il ricorrente contesta il valore attribuito, ai fini della prova del pagamento del prezzo, alla quietanza contenuta nell’atto pubblico di compravendita.

L’esame di tale motivo è irrilevante in relazione al valore attribuito all’avvenuto pagamento del prezzo di vendita ai fini della prova della funzione di garanzia degli assegni.

Anche il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia la omessa motivazione sulla circostanza dedotta dal P. che i due assegni furono emessi a fronte di un prestito personale, è assorbito in presenza del vizio accolto di omessa motivazione sulla sussistenza del rapporto di garanzia.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 2730 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine al risultato dell’interrogatorio formale.

Anche tale motivo è assorbito in quanto irrilevante a seguito dell’accoglimento del primo motivo.

La dedotta questione di legittimità costituzionale non deve essere esaminata a seguito della cassazione della sentenza impugnata in quanto va ricordato che la questione di legittimità costituzionale di una norma è strumentale rispetto alla domanda che implichi l’applicazione della norma medesima e deve essere rilevante ai fini della decisione.

La relativa questione sarà deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e rinvia al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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