Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 719 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l’avvocato Buccellato, per delega dell’avvocato Notarnicola;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio per la Puglia per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, di estremi indicati in epigrafe, che ha accolto il ricorso di primo grado n. 1151 del 2009.

2). In data 12 luglio 2001, la società "Clemente Costruzioni s.r.l." otteneva il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione dei lotti 14, 15 e 16 della lottizzazione "Giorni" in zona omogenea C3 del vigente PRG del Comune di Mattinata, intervento per il quale era stata ottenuta altresì l’autorizzazione paesaggistica in data 18 ottobre 1995.

Con nota del 19 gennaio 2006, il Presidente della Giunta regionale Puglia, in relazione ad indagini della Procura della Repubblica concernenti la lottizzazione "Giorni", assegnava al Comune di Mattinata il termine di cui all’art 22, comma 1, della legge regionale n, 20 del 2001 per procedere all’annullamento del titolo edilizio sopracitato.

Il procedimento penale veniva definito con sentenza n. 195 del 6 maggio 2008 del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, che ha assolto gli imputati – tra cui il sig G.B., amministratore della società ricorrente in primo grado – quanto all’imputazione di lottizzazione abusiva ex art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, ed ha disposto la condanna quanto all’imputazione per aver realizzato opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione.

In data 14 agosto 2008 la società presentava una istanza al Comune di Mattinata, tesa ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi degli art 167 e 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 relativamente alle opere consistenti in modifiche alla sagoma originariamente assentita con la concessione edilizia n. 76 del 2001.

Il Comune di Mattinata, con il provvedimento n.11 del 6 novembre 2008 del responsabile del 3° Settore, emanava l’autorizzazione in sanatoria, sulla base di varie considerazioni, tra cui la non applicazione delle norme del PUTT e la complessiva riduzione di volume dell’intero fabbricato, valutando quindi l’intervento de quo coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Con il decreto n. 989 del 17 marzo 2009, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia – Bari procedeva all’annullamento dell’autorizzazione comunale, sul presupposto dell’asserita illegittimità dell’originaria concessione edilizia n. 76 del 2001, nonché sull’ulteriore rilievo che la proposta comunale risultava viziata da difetto di istruttoria e da violazione di legge.

Nella motivazione del provvedimento, la Soprintendenza, nel ritenere illegittima la concessione edilizia n. 76 del 2001, faceva espresso riferimento all’invito da parte del presidente della Regione Puglia all’annullamento in autotutela rivolto al Comune di Mattinata ex art 22, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2001, nonché alle sentenze del TAR Puglia n.158, 159 e 160 del 2008.

3). Con il ricorso di primo grado n. 1151 del 2009, proposto al TAR Puglia, sede di Bari, la s.n.c. B.&.C. ha impugnato: a) il decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia – Bari n. 989 del 17 marzo 2009, successivamente notificato; b) la nota n. 5070 del 29 aprile 2009 del Comune di Mattinata, del responsabile del 5° settore, che ha notificato il decreto del 17 marzo 2009 ed ha disposto l’archiviazione del procedimento; c) ogni atto comunque connesso, compresa la nota n. 01/00872/GAB del 19 gennaio 2006 del Presidente della Giunta Regionale della Puglia, nonché la nota n. 9730 del 19 dicembre 2008, con cui la Soprintendenza ha chiesto una integrazione documentale.

Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso.

4). Per ottenere la riforma di tale sentenza propongono appello il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio per la Puglia.

Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

5). L’appello risulta infondato e va respinto.

Come già rilevato dal TAR, il provvedimento della Soprintendenza risulta viziato da difetto di motivazione.

La Soprintendenza, invero, nel motivare l’annullamento della autorizzazione paesaggistica in sanatoria si è richiamata esclusivamente alla rilevata illegittimità della concessione edilizia n. 76 del 2001.

L’Amministrazione statale, però, in tal modo non ha tenuto conto del fatto che la medesima concessione edilizia non è mai stata annullata, né in sede giurisdizionale, né in sede amministrativa.

Sotto tale profilo, non ha decisivo rilievo la nota della Regione Puglia 19 gennaio 2006, che ha ravvisato l’illegittimità della concessione edilizia ed ha avviato il procedimento di annullamento, previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 380 del 2001, assegnando al Comune di Mattinata il termine indicato dall’art. 22 della legge regionale n. 20 del 2001.

Tale procedimento, infatti, non è stato mai concluso, né dalla Regione, neppure tramite un commissario, né dal Comune.

Salve le eventuali valutazioni che in altra sede possano essere effettuate sulla legittimità della concessione, sulla base della normativa vigente, per quanto riguarda il presente giudizio risulta dunque decisivo considerare che la Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per un ravvisato contrasto con le previsioni urbanistiche, e dunque per ragioni diverse da quelle devolute al suo esame.

Del resto, né nel provvedimento impugnato in primo grado né nell’atto di appello il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha specificamente dedotto che l’area in questione sarebbe assolutamente inedificabile (ciò che, al contrario, avrebbe consentito l’esercizio del suo potere di annullamento sulla base dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la decisione n. 8 del 1988, ove tale inedificabilità fosse risultata sussistente), sicché anche sotto tale profilo l’appello non può essere accolto.

Con tali precisazioni, la sentenza di primo grado va, dunque, confermata.

Le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 220/2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le Amministrazioni appellanti al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio a favore della s.n.c. Bisceglia&Ciuffreda, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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