Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-01-2011) 04-02-2011, n. 4427 Difensori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.S., persona offesa nel procedimento penale, scaturito dalla denuncia-querela da lui presentata contro Z.A. in ordine al reato di calunnia, ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore contro il decreto indicato in epigrafe, con il quale il G.I.P., accogliendo la richiesta del P.M., ha disposto l’archiviazione degli atti, e denunzia la nullità insanabile ex art. 127 c.p.p., comma 5, in riferimento all’omessa comunicazione dell’avviso della richiesta di archiviazione da parte del P.M., nonostante la specifica richiesta della persona offesa ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2.

Con la memoria di replica depositata in data 7/1/2011 il difensore di Z.A., associandosi alla richiesta di rigetto del P.G., evidenzia la inammissibilità del ricorso, siccome proposto dalla parte offesa senza l’assistenza di legale abilitato all’esercizio professionale davanti alle magistrature superiori.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, siccome proposto dalla parte offesa personalmente, in violazione dell’art. 613 c.p.p. e del principio espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale il ricorso per cassazione della persona offesa deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato (ex multis Cass. Sez. Un. 19/1/99 n. 24;

Sez. 1, 23/9/04 n. 37562 CED 229139).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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