Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 717 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso innanzi al T.a.r. per il Lazio, il sig. M.G. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: la graduatoria relativa al concorso per 174 posti di Capo Squadra del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco (40% dei posti disponibili con decorrenza 1.1.2006), nella parte in cui assegna al ricorrente la votazione alla prova scritta di 24,5 e la posizione in graduatoria n. 216; la scheda di attribuzione dei punteggi alla prova scritta; il decreto di nomina dell’ultimo concorrente che ricopre la posizione utile ai fini del conseguimento della qualifica di Capo Squadra del concorso di cui trattasi; la griglia di correzione relativa ai test somministrati al ricorrente.

2. Il T.a.r. Lazio, sez. I bis, con sentenza 24 giugno 2009, n. 6132, ha respinto il ricorso.

Per ottenere la riforma di detta sentenza il sig. G. ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato.

3. Alla pubblica udienza del 16 novembre 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. L’appello risulta infondato e va respinto.

L’appellante sostiene che l’errore che egli ha commesso nel rispondere al quesito n. 42 – nell’ambito del test a risposta multipla sostenuto durante le prove concorsuali – sarebbe imputabile all’equivocità del quesito stesso.

Il quesito contestato (il n. 42) era così formulato: "Lo stato di emergenza viene deliberato al verificarsi di eventi di tipo: a); b); c)".

La domanda fa riferimento a quanto previsto dall’art. 2, l n. 225/1992 che, sotto la rubrica "Tipologie di eventi ed ambito di competenze", recita:. Ai fini dell’attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari".

La risposta esatta era, quindi, la c) – non la b) indicata dal ricorrente – perché nel caso di evento di tipo c) può essere deliberato lo stato di emergenza.

Il quesito, diversamente da quanto sostiene l’appellante, non può ritenersi equivoco, in quanto la distinzione tra eventi di tipo a), di tipo b) e di tipo c), oltre a trovare un fondamento normativo nella disposizione appena citata, è notoriamente molto diffusa fra gli addetti ai lavori, in quanto appartiene al glossario dei termini utilizzati nel settore della protezione civile.

Tale considerazione è ulteriormente corroborata dal fatto che il concorso di cui si discute era per "addetti ai lavori’, ovvero per vigili del fuoco in servizio che aspiravano a ricoprire, tramite il concorso, il ruolo di capi squadra: si trattava quindi di soggetti dai quali si poteva legittimamente e ragionevolmente pretendere la conoscenza di termini ed espressioni tipiche del "glossario tipo" della protezione civile.

5. L’appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 7281/22009, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in complessivi Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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