Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2011, n. 5531 Notificazione a persone non residenti o irreperibili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.V. propone due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 2229, depositata in data 11 luglio 2005, della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Napoli a pagare ai condomini, R. V. e D.N.L., Euro 3.000,00 oltre interessi, in risarcimento dei danni loro arrecati nel corso dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione all’interno del proprio appartamento.

La C., rimasta contumace in primo grado, ha eccepito in appello la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, perchè notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., senza che l’attore abbia dimostrato di avere inviato la lettera raccomandata contenente l’avviso del deposito dell’atto nella casa comunale, mediante la produzione in giudizio della cartolina di ritorno.

Resistono gli intimati con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, nella parte in cui ha respinto la sua eccezione di nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, notificazione avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ..

Afferma di non avere mai ricevuto la lettera raccomandata contenente l’avviso al destinatario del compimento delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ., e di non avere mai avuto notizia dell’atto di citazione, tanto che è rimasta contumace nel giudizio di primo grado.

Sebbene gli attori non abbiano mai prodotto in giudizio la cartolina contenente l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui si dava comunicazione del deposito dell’atto nella casa comunale, la Corte di appello ha respinto l’eccezione di nullità della notificazione, sul rilievo che la notificazione si ritiene perfezionata alla data della spedizione della lettera raccomandata..

La ricorrente richiama la sentenza n. 458/2005 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la quale ha stabilito che requisito essenziale per la validità della notificazione è che la lettera raccomandata pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario.

A tale scopo deve essere prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento, in mancanza del quale la notificazione è nulla, qualora il destinatario non si costituisca o la notificazione non sia rinnovata.

2.- Il motivo è fondato.

Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di. inammissibilità del ricorso per l’omessa formulazione dei quesiti, sollevata dai resistenti.

L’art. 366 bis, introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, è applicabile solo ai ricorsi contro sentenze e provvedimenti depositati dopo il 2 marzo 2006 ( D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27 cit.), fra i quali non rientra quello in oggetto.

Nel merito, la sentenza impugnata ha disatteso il principio enunciato dalla citata sentenza di questa Corte, e successivamente ribadito da Cass. civ. S.U. 14 gennaio 2008 n. 627, secondo cui deve essere allegata all’atto notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., e prodotta in giudizio la cartolina contenente l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata, qualora il destinatario non svolga alcuna attività difensiva, al fine di dimostrare che l’atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (principio in base al quale è stato ritenuto inammissibile per nullità della notificazione il ricorso per cassazione).

Va soggiunto che, con sentenza n. 3 del 2010, di immediata applicazione, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della lettera raccomandata, anzichè con il ricevimento della stessa da parte del destinatario, o comunque decorsi dieci giorni di giacenza del plico presso l’ufficio postale.

Il documento prodotto per la prima volta in questa sede dai resistenti al fine di dimostrare che la C. aveva avuto conoscenza dell’atto, è inammissibile ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ..

La notificazione dell’atto di citazione deve essere dichiarata nulla, con la conseguenza che le sentenze di primo e di secondo grado debbono essere cassate (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 31 marzo 2010 n. 7809), con rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, ai sensi dell’art. 383 cod. proc. civ., comma 3 e art. 354 cod. proc. civ., comma 1, affinchè riesamini il merito della controversia.

4.- Il secondo motivo è assorbito.

5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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