Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-01-2011) 04-02-2011, n. 4395

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.L.C.A. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di calunnia e condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Si imputava al predetto di avere incolpato G.C., G.R., G.A. e Gi.An. del reato di falsità materiale con una serie di querele, nelle quali, nella sua qualità di amministratore unico della Edil San Michele s.r.l., disconosceva la firma, nonchè il timbro della ditta apposti su numerosi effetti cambiari emessi a favore della Edil Giuffrè s.p.a., alla quale aveva appaltato i lavori di costruzione del complesso residenziale (OMISSIS).

Il giudizio di colpevolezza si fondava sulla prova dell’autenticità delle sottoscrizioni delle cambiali e dell’effettiva emissione delle stesse ad opera della ditta appaltante, desunta dalle conformi conclusioni della consulenza disposta di ufficio dal P.M. in sede di indagini preliminari, redatta dal prof. F.G. e dalla consulenza tecnica di ufficio disposta nel giudizio civile, intentato dalla Edil San Michele, redatta dalla dott. Gu.An.Ma., ritenute più attendibili rispetto a quelle della consulenza di parte, redatta dal prof S.G., nonchè dalla relazione del curatore fallimentare della Edil Giuffrè, nella quale si evidenziava che nei libri contabili della società risultava annotata sotto la voce afferente al conto intestato alla Edil San Michele l’avvenuta ricezione degli effetti cambiari per un importo di 1.000.600.000 a fronte della quale figurava la voce "fatture da emettere" per lo stesso importo.

A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente articola vari motivi.

Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione, sostenendo che non era stata spesa alcuna reale motivazione nè in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato, nè in ordine alle doglianze prospettate dalla difesa, essendosi il giudice del gravame limitato a plaudire l’operato della consulenza della grafologa dott. Gu., senza dare risposta alle diverse e contrastanti deduzioni difensive e peritali e non spiegando le ragioni, per cui si era ritenuto non procedere ad una nuova perizia.

Con il secondo e terzo motivo denunzia la violazione della legge processuale in riferimento all’omessa assunzione di prova decisiva e la mancanza di motivazione a sostegno del rigetto della richiesta, sostenendo che a fronte del contrasto emergente tra le risultanze delle perizie di ufficio e quella di parte, la corte di merito avrebbe dovuto disporre un nuovo accertamento di ufficio, che tenesse in maggiore considerazione le conclusioni del prof. S., conseguite attraverso l’applicazione di metodologie ben più moderne rispetto a quelle utilizzate dagli altri due consulenti, nonchè acquisire il fascicolo della procedura fallimentare a carico della EdilGiuffrè, che avrebbe chiarito i rapporti tra dare e avere tra le due società. Ad avviso della difesa non si era dato il giusto peso all’evidenziata somiglianza tra la grafia di colui che aveva redatto il verbale di assemblea della Edil san Michele, firmato dalla G.A. e le firme autografe dell’imputato, così come si era omesso di analizzare i rapporti economici tra le due società, che avrebbero invece dimostrato l’inesistenza di ragioni debitorie, idonee a giustificare l’emissione dei titoli, atteso che i lavori erano stati pagati e anzi il direttore dei lavori aveva pure verificato che la Edil San Michele aveva pagato più del dovuto, come emergeva dalla documentazione versata in atti. Con il quarto motivo rileva la mancanza di motivazione nella determinazione della pena in riferimento ai criteri di valutazione della stessa, ritenuta eccessiva rispetto alla portata dei fatti. Infine con il quinto motivo invoca la prescrizione, assumendo che essa era maturata a far data dal 31/3/2010.

Il ricorso è inammissibile.

Osserva infatti il collegio che le censure proposte in apparenza denunciano vizi di legittimità, ma in realtà sollecitano una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, prospettando questioni di mero fatto, che implicano un apprezzamento di merito alternativo, come tale precluso in questa sede, a fronte di una motivazione, nella quale il giudice del gravame ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo, di cui prima si è fatto cenno, delle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, non mancando di rispondere a tutte le doglianze in ordine alla ritenuta attendibilità degli elaborati tecnici di ufficio, le stesse, già proposte in sede di appello e riversate nel ricorso, giustificando adeguatamente la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e facendo corretta applicazione dei criteri di dosimetria della pena, con argomenti, immuni da vizi logici o giuridici e, come tali, incensurabili in sede di scrutinio di legittimità.

Quanto alla censura concernente la mancata declaratoria di prescrizione del reato, la inammissibilità originaria del ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza di merito, con la conseguente impossibilità di valutare la sopravvenuta prescrizione, che in ogni caso maturerà alla data dell’11/6/2011, dovendosi tener conto dell’ampio periodo di sospensione ai sensi del combinato disposto dell’art. 157 c.p., n. 3 e art. 160 c.p., comma 3, previg., ammontante ad anni cinque, mesi quattro e giorni ventuno.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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