Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 708 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, il sig. A.N., conduttore di azienda agricola in Bomarzo destinata alla produzione di actinidia, impugnava la nota n. 344/11/C in data 11 febbraio 2002 con la quale l’Assessorato all’agricoltura della Regione Lazio aveva ridotto il prestito di soccorso per avversità atmosferiche in precedenza concesso; impugnava inoltre la circolare regionale in data 25 giugno 1999 ed il decreto ministeriale 31 dicembre 1993, n. 102.651, quali atti presupposti.

Lamentava violazione, sotto due profili, dell’art. 3, comma secondo, lett. c) e d) della legge 14 febbraio 1992, n. 185, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione ter, accoglieva il ricorso, annullando per l’effetto l’impugnato provvedimento dell’Assessorato all’agricoltura della Regione Lazio, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Avverso la predetta sentenza insorgono, con separati appelli, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste e la Regione Lazio chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

In entrambi i giudizi si è costituito il sig. A.N. chiedendo il rigetto degli appelli e proponendo appello incidentale.

Le cause sono state assunte in decisione alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010.
Motivi della decisione

1. Gli appelli in epigrafe devono essere riuniti onde definirli con unica decisione essendo rivolti avverso la medesima sentenza ed affidati a questioni comuni.

L’appellato sostiene l’inammissibilità dell’appello della Regione per difetto di valida procura al difensore ma la questione – di fatto irrilevante, non essendovi dubbi sull’ammissibilità dell’appello del Ministero – è infondata, in quanto la procura risulta regolarmente conferita a margine del ricorso in appello, e la firma del Presidente della Regione è sottoscritta dallo stesso difensore.

2. Gli appelli principali sono fondati nel merito.

L’odierno appellato conduce un’azienda agricola, interessata dalle gelate dell’inverno del 1997, per le quali è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale.

Ha chiesto la concessione del contributo di cui all’art. 8 della legge regionale del Lazio 17 dicembre 1982, n. 57.

Il contributo gli è stato concesso per l’importo di Lire 184.000.000.

Con il provvedimento impugnato lo stesso è stato ridotto a Lire 20.000.000.

Il primo giudice ha annullato il suddetto provvedimento ravvisando illogicità nei parametri di ripartizione, nella parte in cui questi non vengono differenziati a seconda delle colture praticate nei terreni colpiti dalla calamità naturale, nonostante queste presentino costi di produzione e possibilità di recupero molto diverse dall’una all’altra.

Al riguardo, devono essere condivise le osservazioni degli appellanti i quali rilevano come la fattispecie fosse regolata, all’epoca dei fatti di causa, dall’art. 3, secondo comma lett. c), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, ai sensi del quale il contributo concesso ai quanti siano stati colpiti da calamità naturale non ha affatto natura risarcitoria.

La norma infatti espressamente dispone che "hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subìto danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile".

La norma, quindi, non introduce affatto un meccanismo di rifusione dei danni, proporzionale ai medesimi, ma solo un meccanismo solidaristico, con il quale la collettività interviene a sostegno dei consociati colpiti dall’evento eccezionale.

La norma, in altri termini, non prevede affatto che i contributi di cui si tratta siano parametrati alle colture praticate o ad altro elemento di quantificazione del danno diversi dalla produzione lorda, e nemmeno i successivi commi, che pure disciplinano compiutamente le diverse forme di intervento finanziario, contengono analoga previsione.

Di conseguenza l’Amministrazione individuando parametri di ripartizione dei contributi impostati come ritenuto dal primo giudice avrebbe pregiudicato alcuni coltivatori a danno di altri senza giustificazione normativa.

Giustamente, inoltre, gli appellanti rilevano come a voler seguire il ragionamento del primo giudice l’intervento si configurerebbe come aiuto di Stato, vietato dall’art. 87 del trattato europeo.

Gli appelli principale devono, in conclusione, essere condivisi.

3. Il Collegio deve quindi prendere in esame gli appelli incidentali con i quali l’appellato ripropone la censura già disattesa dal primo giudice, affermando che la normativa da applicare deve essere individuata nella legge regionale del Lazio 17 dicembre 1992, n. 57, e non nella legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, sopravvenuta rispetto ai fatti di causa.

L’argomentazione deve essere respinta in quanto, come giustamente affermato dal primo giudice, all’epoca di fatti di causa era già intervenuta la legge statale 14 febbraio 1992, n. 185, che ha innovato rispetto alla previgente legislazione regionale.

Correttamente quindi l’Amministrazione ha dato applicazione alla normativa vigente all’epoca.

4. In conclusione, gli appelli principali devono essere accolti, mentre gli appelli incidentali devono essere respinti; per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Le spese devono essere integralmente compensate, in ragione della novità della questione.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riunisce gli appelli e,

definitivamente pronunciando sui medesimi, accoglie gli appelli principali e respinge quelli incidentali e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i giudizi fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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