Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 707 Beni di interesse storico, artistico e ambientale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, S. s.r.l. in persona del legale rappresentante impugnava il provvedimento di cui alla nota prot. 3809/P in data 30 maggio 2005 con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della Calabria aveva disposto la sospensione del procedimento per il rilascio del parere di sua competenza ai fini del nulla osta per i lavori di realizzazione dell’approdo turistico denominato "Le Bocche di Gallipari" nel Comune di Badolato, e la precedente nota di chiarimenti prot. 191/P in data 24 febbraio 2005.

Lamentava violazione, falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 146, decimo comma, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, accoglieva il ricorso, annullando per l’effetto i provvedimenti impugnati.

Avverso la predetta sentenza insorge il Ministero per i beni e le attività culturali in persona del Ministro contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio S. s.r.l. in persona del legale rappresentante chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

La Società odierna appellata ha chiesto il nulla osta paesaggistico per la realizzazione di un approdo turistico.

La Soprintendenza, odierna appellante, ha annullato il provvedimento favorevole rilasciato dalla Provincia di Catanzaro.

L’atto della Soprintendenza è stato annullato con sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, confermata in appello dal Consiglio di Stato.

Nell’esecuzione dei lavori l’appellante ha eseguito alcune opere in difformità degli atti autorizzativi; in particolare il bacino di ormeggio è stato portato da mt. 143 a mt. 154, la superficie di terraferma è stata ampliata da mq. 24.000 a mq. 27.475 e lo specchio d’acqua da mq. 17.000 a mq. 17.500.

Ha quindi chiesto autorizzazione paesaggistica in sanatoria per le opere eseguite in difformità.

L’Amministrazione provinciale di Catanzaro ha respinto l’istanza, affermando che l’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, vieta il rilascio di nulla osta paesaggistici in sanatoria.

Il provvedimento è stato sospeso dal Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, con ordinanza 11 novembre 2004, n. 111, interpretando il richiamato art. 146 secondo l’orientamento affermato da questa Sezione con la decisione 2 maggio 2007, n. 1917.

Sulla base della predetta ordinanza l’Amministrazione ha rilasciato il nulla osta richiesto.

Successivamente l’odierna appellata ha chiesto l’accertamento della compatibilità paesistica dei lavori eseguiti ai sensi dell’art. 1, commi 37, 38 e 39 della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

La Soprintendenza con il provvedimento impugnato in primo grado ha affermato che la nuova istanza rende improcedibile la precedente istanza di sanatoria, avviando quindi nuovo procedimento nel quale applicare l’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo l’interpretazione già disattesa dal Tribunale amministrativo.

Tale impostazione non è stata condivisa dal primo giudice, che con sentenza in forma semplificata ha annullato il provvedimento della Soprintendenza.

Quest’ultima ha quindi proposto l’appello in epigrafe.

Il Collegio condivide quanto affermato dal primo giudice.

Deve essere premesso che la definizione del processo in forma semplificata non inficia la sentenza, salva l’ipotesi in cui ciò non abbia inciso sulla completezza del contraddittorio (in termini, da ultimo, C. di S., IV, 5 luglio 2010, n. 4244).

Deve quindi essere disattesa la censura proposta a tale riguardo dalla parte appellante.

Nel merito, la parte appellante sostiene che il cosiddetto condono paesaggistico previsto dall’art. 1, comma 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, impone di esaminare la relativa domanda senza tenere conto del nulla osta eventualmente già rilasciato.

In tale ottica, l’Amministrazione ha dovuto provocare una nuova pronuncia sulla compatibilità paesistica dell’opera.

La tesi dell’appellante non può essere condivisa.

E’ vero che il procedimento di cui ora si tratta è indipendente da quello per il rilascio del nulla osta paesistico per un’opera già realizzata; infatti, il procedimento di cui all’art. 1, comma 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è espressamente finalizzato all’estinzione "del reato di cui all’articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica".

La misura costituisce quindi uno strumento di estrema salvaguardia per i responsabili dell’abuso, i quali per suo tramite possono essere sollevati dalle conseguenze di carattere penale a prescindere dal provvedimento autorizzatorio.

La legge non dispone affatto, invece, che la proposizione della relativa istanza comporta l’abbandono del diverso procedimento già instaurato.

Ancora meno può essere condivisa l’opinione dell’appellante – invero esposta nel provvedimento impugnato e non ripresa nell’appello – secondo la quale la proposizione della nuova istanza comporta la possibilità di applicare l’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo l’interpretazione già disattesa dal Tribunale amministrativo, conformemente all’orientamento espresso da questa Sezione con la decisione 2 maggio 2007, n. 1917, sopra richiamata.

In base alle argomentazioni appena svolte l’appello deve, in conclusione, essere respinto.

In considerazione della novità delle questioni trattate le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *