Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 706 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La signora C. riferisce che con decreto in data 28 marzo 1996 il Ministero della Pubblica Istruzione (in seguito: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ebbe ad indire un "concorso per soli titoli per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti degli aspiranti all’immissione nei ruoli del personale docente della scuola elementare’.

Ai fini della presente decisione giova richiamare la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 3 del decreto in questione, a tenore del quale, "poiché, a norma dell’articolo 401 del decreto legislativo n. 297/1994, l’iscrizione in graduatoria del concorso per soli titoli è consentita solo per due province, i docenti già inclusi nelle graduatorie del concorso per soli titoli che (…) intendono partecipare al concorso per essere iscritti nelle graduatorie di altra o di altre province, sono tenuti a chiedere il depennamento, rispettivamente, da una o da entrambe le graduatorie in cui originariamente erano iscritti. L’eventuale inosservanza di tale adempimento comporta l’esclusione dalla partecipazione al presente concorso e la permanenza nella graduatoria con il punteggio già conseguito nel precedente concorso".

Risulta agli atti che con nota in data 14 maggio 1996 l’odierna appellante (già iscritta nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento di Campobasso e di Chieti ed intenzionata a partecipare alla selezione per cui è causa) comunicò che fosse propria intenzione quella di sostituire Chieti con Foggia e che – conseguentemente – fosse propria intenzione quella di concorrere all’assegnazione dei posti per le province di Campobasso e di Foggia.

Tuttavia, l’appellante riferisce che "a causa di una mera dimenticanza" non provvide a dare comunicazione della sostituzione effettuata al Provveditorato di Chieti.

All’esito della procedura in parola, la signora C. venne ammessa alla stipula di una contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Provveditorato agli Studi di Campobasso, con decorrenza dal 1° settembre 1996.

Tuttavia, essendo emersa (a seguito di una verifica informatica) la circostanza per cui l’appellante aveva mantenuto l’iscrizione in tre graduatorie provinciali (invece che in due), il Provveditorato agli Studi di Chieti disponeva a suo carico l’esclusione dell’appellante dalla graduatoria di quella provincia per gli anni scolastici 199697, 199798 e 199899.

A propria volta il Provveditorato agli Studi di Campobasso adottava il provvedimento in data 28 luglio 1997 (impugnato nell’ambito del primo giudizio), con il quale:

– escludeva la signora C. da tutti i benefìci derivanti dalla partecipazione al concorso per soli titoli indetto con D.M. 28 marzo 1996;

– disponeva la revoca con effetto immediato dell’incarico a tempo indeterminato conferitole con decorrenza dal 1° settembre 1996;

– disponeva l’annullamento ai fini giuridici del servizio a tale titolo effettuato, lasciando comunque acquisiti gli effetti economici medio tempore prodottisi.

Il provvedimento in questione veniva impugnato dalla signora C. innanzi al T.A.R. della Basilicata il quale, con la pronuncia oggetto del presente gravame, respingeva il ricorso.

Nell’occasione, i primi Giudici osservavano (in estrema sintesi) la conformità del provvedimento di esclusione rispetto al relativo paradigma disciplinare (rappresentato dal comma 4 dell’articolo 3 del D.M. 28 marzo 1996), atteso che il mancato rispetto dell’obbligo di mantenere l’iscrizione su due sole province non poteva che determinare la radicale esclusione dalla procedura e non solo l’effetto di caducare gli effetti dell’iscrizione nella provincia – per così dire – "eccedentaria’.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dalla signora C., la quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, co. 4, d.m. 28/3/96 – art. 401, d.lgs. 297/94 – art. 5, co. 6, d.m. 28/3/96);

2) Eccesso di potere sotto il punto di vista del travisamento dei fatti e della contraddittoria motivazione.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del 16 novembre 2010, presenti i procuratori delle parti costituite come da verbale di udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un’insegnante precaria avverso la sentenza del T.A.R. del Molise con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso il decreto del Provveditore agli Studi di Campobasso, il quale l’aveva esclusa dal concorso per soli titoli per la scuola elementare indetto con D.M. 28 marzo 1996, per avere la stessa commesso una grave irregolarità (la candidata era rimasta iscritta nelle graduatorie relative a tre province – invece delle due ammesse – senza richiedere la cancellazione dalla terza provincia, come pure si era impegnata a fare).

2. Con il primo motivo di appello, la signora C. lamenta che la pronuncia in epigrafe risulti meritevole di riforma per avere ritenuto che la radicale esclusione dalla procedura concorsuale come conseguenza dell’iscrizione in tre (piuttosto che in due) province rappresentasse una determinazione vincolata alla luce delle previsioni di cui al decreto che ha indetto la procedura.

Al contrario l’appellante lamenta che, nell’adottare la pronuncia in epigrafe, il Tribunale abbia omesso di considerare che la lex specialis limitasse l’obbligo di depennamento alla sola provincia – per così dire – "eccedentaria’, con la conseguenza per cui, in caso di mancato depennamento (e di conseguente iscrizione in tre province) ci si dovesse limitare a caducare gli effetti relativi all’iscrizione in una sola provincia e non a disporre il radicale depennamento da tutte le province di iscrizione.

In definitiva, la pronuncia in questione risulterebbe erronea per avere ritenuto che la lex specialis della procedura consentisse una sola opzione ermeneutica (peraltro, del tutto sfavorevole agli interessi dei candidati), laddove la più corretta interpretazione della disciplina concorsuale deporrebbe nel senso del divieto di cancellazione da entrambe le graduatorie di iscrizione.

Con il secondo motivo di appello, poi, la signora C. osserva che il provvedimento di depennamento dalla graduatoria di Campobasso impugnato in primo grado (con determinazione sostanzialmente confermata dal T.A.R.) sarebbe viziato per eccesso di potere, atteso che la corretta interpretazione ed applicazione della normativa di gara avrebbe, al più, consentito il depennamento dalla sola graduatoria relativa alla provincia di Chieti.

2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2.2. In particolare, il Collegio osserva che la sentenza in epigrafe risulta meritevole di conferma, laddove ha osservato che la disciplina della procedura all’origine dei fatti di causa sanciva pacificamente l’esclusione dalla procedura per il caso (che qui ricorre) in cui il docente interessato avesse omesso di richiedere il depennamento del proprio nominativo dalle province ulteriori rispetto alle due in cui era ammessa l’iscrizione.

Ed infatti, il comma 4 dell’articolo 3 del d.m. 28 marzo 1996 (richiamando al riguardo la previsione di cui all’art. 401 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) ha stabilito che l’eventuale inosservanza al richiamato obbligo di depennamento comportava la radicale esclusione dalla partecipazione al concorso e la permanenza nella graduatoria con il punteggio già conseguito nel precedente concorso.

Ad avviso del Collegio, la previsione in questione (che non risulta essere stata impugnata dall’odierna appellante e che quindi risulta certamente idonea a governare la vicenda per cui è causa), per il suo carattere inequivoco, non ammetteva in alcun modo un’interpretazione di fatto correttiva (quale quella proposta dalla signora C.) a tenore della quale la conseguenza per l’omesso depennamento sarebbe stata limitata all’esclusione per le sole province – per così dire – "eccedentarie" rispetto alle due per le quali era comunque ammessa l’iscrizione e non avrebbe dato luogo alla radicale esclusione dalla procedura.

Dalla mancata impugnativa della previsione in parola, consegue che nella presente sede non possa esserne utilmente censurato il carattere di incongruità in relazione alle complessive finalità perseguite, atteso che essa ha comportato conseguenze immediatamente pregiudizievoli (edespulsive) a carico del candidato il quale avesse omesso di chiedere la propria cancellazione dalla terza provincia di iscrizione.

Conseguentemente, sul soggetto inciso dalla ridetta previsione gravava l’onere di impugnarne tempestivamente e a pena di decadenza qualunque profilo di presunta illegittimità.

Per le richiamate ragioni di ordine testuale non può essere condivisa la tesi secondo cui la richiamata disposizione aveva limitato il depennamento ad una sola provincia, atteso che il comma 4 dell’art. 3, cit. ha contemplato – al contrario – la radicale conseguenza della "esclusione dalla partecipazione al presente concorso e la permanenza nella graduatoria con il punteggio già conseguito nel precedente concorso".

Né può riconoscersi alcun rilievo ai fini del decidere ad un’indagine relativa all’intimo volere dell’odierna appellante, la quale avrebbe avuto l’intenzione di partecipare alla procedura per le sole province di Campobasso e Foggia, sostituendo quest’ultima alla provincia di Chieti.

L’effettuazione di una siffatta indagine non rinviene alcun fondamento nell’ambito della pertinente lex specialis, la quale, con la previsione rimasta inoppugnata e nella presente sede non più censurabile, ha connesso la conseguenza espulsiva al solo dato (per così dire: "formale ed estrinseco’) della mancata cancellazione da una delle (tre) province di iscrizione.

3. Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 9167 del 2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Ministero appellante delle spese del secondo grado di lite, che liquida in complessivi euro 1.000 (mille), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, se dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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