Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 04-02-2011, n. 4184 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29/10/2009, il Tribunale di Termini Imerese confermava la sentenza del Giudice di Pace di Misilmeri, in data 10/11/2006, che aveva condannato T.G.C. e G. L. alla pena di Euro 170,00 di multa ciascuno per il reato di invasione di terreni, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deducono vizi della motivazione sotto diversi profili.

In primo luogo si dolgono che il Got in sede d’appello ha completamente omesso di esaminare i primi tre motivi dedotti con l’atto d’appello ed il quinto. In particolare i ricorrenti avevano dedotto la mancanza di querela rispetto alla particella 1093 (essendo stata la querela presentata soltanto per l’invasione della particella 1094), la tardività della querela stessa e la contraddittorietà della motivazione che aveva condannato gli imputati per la presunta invasione della part.lla 1093, essendo in contestazione, invece, la part.lla 1094.

In secondo luogo eccepiscono il travisamento della prova, dolendosi che il Got ha completamente omesso di esaminare la deposizione resa in secondo grado dal CTU, geom. S., il quale aveva riferito che la recinzione che aveva determinato un’invasione di ca. 80 cm del fondo di proprietà P. era stata realizzata circa 15 anni addietro dallo stesso P..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata presta il fianco a numerosi profili di illegittimità. Essa è viziata da carenza assoluta di motivazione circa le eccezioni in rito dedotte con i motivi d’appello in punto di procedibilità dell’azione penale, questione non eludibile, trattandosi di reato procedibile a querela. E’ appena il caso di rilevare, inoltre, che la sentenza impugnata, oltre ad essere caratterizzata da motivazione apparente, è affetta da nullità anche sotto il profilo del travisamento della prova. Essa infatti ignora totalmente le risultanze dell’esame testimoniale del CTU, geom.

S.F.. Di conseguenza la decisione a cui è pervenuto il giudice di merito appare viziata in quanto ha completamente eluso un risultato di prova acquisito in dibattimento su un fatto decisivo per la configurabilità del reato.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *