Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 702 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, n. 11233 del 1995, il sig. U.M. impugnava il provvedimento in data 17 febbraio 1994, con il quale la commissione medica in esito al concorso indetto con D.M. 31 maggio 1990 lo aveva dichiarato non idoneo alla nomina quale agente allievo nei ruoli della Polizia di Stato.

Egli lamentava la violazione, sotto diversi profili, dell’art. 2 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione I ter, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza insorge il sig. M., contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno depositando solo il relativo atto.

L’appellante ha depositando memoria.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 16 novembre 2010.
Motivi della decisione

1. Col provvedimento impugnato in primo grado, l’appellante è stato escluso dal concorso indetto con D.M. 31 maggio 1990 (per la nomina quale agente allievo nei ruoli della Polizia di Stato), poiché la commissione medica ha rilevato all’esita della visita e dei relativi accertamenti di laboratorio "segni biumorali di sofferenza epatica".

L’Amministrazione ha disposto l’esclusione in applicazione dell’art. 2, punto 9, del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, che annovera fra le malattie preclusive dell’assunzione "le infermità ed imperfezioni dell’addome: anomalie della posizione dei visceri, malattie degli organi addominali, che determinino apprezzabile ripercussione sullo stato generale, ernie."

Più precisamente, l’impugnato giudizio di inidoneità si fonda sui risultati delle analisi effettuate, a seguito delle quali sono stati riscontrati valori di transaminasi (gpt 52), bilirubina (1,16) e betaglobuline (13,10) lievemente alterati.

Con la sentenza gravata, il TAR ha ritenuto insindacabile la valutazione medica dell’Amministrazione ed ha considerato priva di rilievo la deduzione dell’interessato (per il quale il lieve rialzo dei valori è stato dovuto ad una terapia di antibiotici, assunti poco prima della visita), nonché una certificazione dell’Università degli Studi di Napoli, di data 9 maggio 1994, sulla assenza di malattie epatiche.

2. Con l’appello in esame, l’interessato ha riproposto le censure formulate in primo grado ed ha criticato la sentenza del TAR, chiedendo che in sua riforma il ricorso di primo grado sia accolto.

L’appellante non ha contestato lo scostamento dai valori ordinari di riferimento riscontrato nell’occasione degli esami cui è stato sottoposto nel corso del procedimento, ma ha lamentato la violazione del bando del concorso e il difetto di motivazione della determinazione di esclusione.

L’Amministrazione, nel suo scritto difensivo, ha sostenuto, come già dedotto in primo grado, che rientra nell’ambito dell’apprezzamento tecnico ad essa demandato accertare quando lo scostamento dai valori di riferimento costituisca una infermità o imperfezione e quando questa incida in maniera apprezzabile sullo stato generale del candidato, e quindi sulla sua idoneità ad assumere l’impiego presso la polizia di Stato.

2. Ritiene la Sezione che la domanda volta all’annullamento del provvedimento di esclusione sia fondata.

La commissione medica nulla ha esplicitato sia sulla sussistenza di una "malattia’, sia sulla conseguente "apprezzabile ripercussione sullo stato generale’, con ciò determinando i profili di eccesso di potere dedotti dall’appellante

Va rimarcato come le argomentate e documentate affermazioni dell’interessato – circa la modestia dello scostamento dei valori accertati da quelli di riferimento – non sia stata contestata dalla Amministrazione, che si è limitata a richiamare il principio – di per sé indiscutibile – della insindacabilità delle sue valutazioni tecnicodiscrezionali..

La tesi difensiva non è però condivisibile, poiché la valutazione tecnicodiscrezionale – quando si tratta conduce all’esclusione di un candidato da un concorso – è di per sé insindacabile quando si sia basata su una adeguata istruttoria e su una motivazione che abbia esplicitato le ragioni per le quali non siano ravvisabili i presupposti per la relativa partecipazione: se vi è una inadeguata valutazione delle circostanze, sono ravvisabili profili di eccesso di potere.

Nel caso di specie, la commissione medica – nel ritenere sussistenti i "segni biumorali di sofferenza epatica" – non ha formulato alcuna diagnosi, o verosimile ipotesi di diagnosi e neppure ha indicato una specifica malattia di cui risulterebbe affetto l’appellante.

Inoltre, la commissione non ha verificato se, in concreto, il lieve scostamento rispetto ai parametri di riferimento (scostamento che può dipendere dagli accadimenti più diversi, anche dalla assunzione di antibiotici), sulla base delle previsioni del bando comportava una "apprezzabile ripercussione sullo stato generale’, quale ad es. una astenia, una spossatezza o un qualsiasi stato tale da incidere sulla qualità della vita quotidiana ovvero sulle attività che sarebbero state svolte nel caso di superamento del concorso per la nomina ad allievo della polizia di Stato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione.

3. Poiché il giudice amministrativo ben può individuare quali sono i principi cui si deve attenere l’amministrazione, ritiene la Sezione che, nella specie, l’annullamento del provvedimento di esclusione comporta unicamente che l’amministrazione debba provvedere, ora per allora, a verificare motivatamente se l’appellante risulti in possesso dei requisiti per partecipare al concorso.

Ove la verifica abbia esito positivo, e qualora risulti la spettanza alla nomina in presenza di tutti i relativi presupposti, la nomina dovrà avere la stessa decorrenza giuridica delle nomine disposte per gli altri vincitori all’esito del medesimo concorso, con esclusione di ogni ulteriore conseguenza di carattere economico, sia perché non risulta una rimproverabilità dell’amministrazione tale da comportare conseguenza diversa, sia perché il provvedimento impugnato in primo grado risulta essere stato emanato nel quadro normativo descritto dall’ordinanza della Corte Costituzionale n. 165 del 1998 (compiutamente richiamata da questa Sezione con la decisione n. 1047 del 2005).

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto nei sensi sopra precisati e l’esclusione impugnata in primo grado va annullata, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Le spese dei due gradi del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 8457 del 2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti della autorità amministrativa

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore dell’appellante, di spese ed onorari dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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