Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-02-2011, n. 4228 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza 21.2.2008 del giudice del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, che aveva dichiarato B.A. colpevole dei reati di cui: a) al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c),;

b) al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95; c) al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, condannandola alla pena ritenuta di giustizia con l’ordine di demolizione del manufatto abusivo e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

L’imputata propone ricorso per Cassazione deducendo:

1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per essere stata ritenuta responsabile solo perchè proprietaria del manufatto in questione.

2) che i reati sono comunque estinti per prescrizione. La Corte d’appello ha omesso di rispondere sul punto alla memoria difensiva.
Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato. E difatti i giudici del merito hanno dichiarato l’imputata responsabile dei reati contestati non già soltanto in quanto proprietaria dell’immobile in questione, bensì in quanto ritenuta anche committente delle opere abusive, qualità questa che è stata logicamente desunta – con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede – oltre che dalla circostanza la che B. era proprietaria del terreno su cui furono eseguite le opere, anche e soprattutto dal fatto che la stessa aveva presentato una DIA a suo nome relativa anche alla realizzazione della cisterna seminterrata, dal fatto che al posto della cisterna era stato invece realizzato il manufatto per cui è processo, dal fatto che la B. aveva anche presentato a suo nome domanda di condono edilizio per le opere abusive contestate, indicandole come "ampliamento a vecchio manufatto di recente ristrutturazione, su di un solo livello a destinazione residenziale", nonchè conclusivamente dal fatto che era contro la logica ed il buon senso pensare che, di fronte ad una tale trasformazione della sua proprietà con opere edilizie anche di una certa rilevanza e consistenza economica, fosse rimasta del tutto estranea alla loro realizzazione nonchè all’impegno economico, che sarebbe stato invece sopportato in segreto dal solo marito.

Per quanto concerne il secondo motivo, va rilevato che esso è infondato per ciò che concerne il momento di consumazione dei reati, che è stato correttamente individuato dal giudice del merito – anche qui con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede – sulla base delle evidenze probatorie nonchè del fatto che i lavori non risultavano essere stati ancora completamente ultimati all’atto dell’accertamento.

Il motivo – con cui la ricorrente lamenta la mancata declaratoria della prescrizione – è invece fondato limitatamente al reato di cui al capo B), il cui periodo massimo di prescrizione era – sulla base delle norme vigenti all’epoca ed applicabili nella specie perchè più favorevoli – di tre anni. Il reato si è consumato alla data del 26 luglio 2005. Il decorso della prescrizione è stato sospeso per un periodo di mesi 10 e giorni 25, dal 21.12.2007 al 21.2.2008, e dal 13.7.2009 al 21.9.2009, all’11.1.2010, al 7.4.2010. La prescrizione di questo reato si è quindi maturata il 26 settembre 2008, ossia in una data anteriore a quella di emissione della sentenza impugnata, che erroneamente non la ha rilevata e dichiarata. Per i reati di cui ai capi A) e C) invece il periodo di quattro anni e mezzo, oltre alla sospensione, termina il 21 dicembre 2010, e quindi al momento di pronuncia della presente sentenza non si è ancora maturato.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) ( D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 83 e 95) perchè estinto per prescrizione. Questa Corte può procedere direttamente alla eliminazione della relativa pena, fissata dal giudice del merito in giorni uno di arresto ed Euro 200,00 di ammenda.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un giorno di arresto e di Euro 200,00 di ammenda.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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