Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-02-2011, n. 4227 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 22.3.2010 il GUP del Tribunale di Torino applicava a M.A.L., riconosciute le circostanze attenuanti generi che prevalenti sulle aggravanti e recidiva contestate, ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di anni 3 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis (capo a) e per il reato di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione; con confisca del denaro, dei cellulari e della sostanza stupefacente in sequestro.

Propone ricorso per Cassazione M.A., denunciando la violazione di legge in relazione all’art. 444 c.p.p., art. 445 c.p.p., comma 2 e art. 240 c.p..

Il GUP ha disposto la confisca del denaro quale provento del reato, violando però l’art. 240 c.p. che prevede la confisca obbligatoria solo per il prezzo del reato.

Trattandosi di confisca facoltativa, il GUP aveva un onere motivazionale in ordine alla relazione pertinenziale tra l’attività illecita ipotizzata e la somma di denaro in sequestro.

Come hanno confermato le sezioni unite, qualora il fatto sia ritenuto di lieve entità ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non può essere disposta la confisca obbligatoria del denaro frutto dell’attività di spaccio, trattandosi di provento o di profitto del reato e non di prezzo.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

2) Il ricorso è infondato.

2.1) Va ricordato che a seguito della modifica dell’art. 445 c.p.p. (con la L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma lett. a) è stata prevista la confisca in tutte le ipotesi di cui all’art. 240 c.p. e quindi sia in caso di confisca obbligatoria che di confisca facoltativa.

La confisca rimane, però, una eccezione, non essendo consentita l’applicazione di tutte le altre misure di sicurezza con la sentenza ex art. 444 c.p..

Conseguentemente per stabilire se la confisca debba ritenersi come obbligatoria o come facoltativa bisogna tener conto del disposto dell’art. 240 c.p. cui rinvia l’art. 445 c.p. (a meno che l’obbligatorietà non sia prevista espressamente da qualche norma speciale).

Sicchè, mentre delle cose che costituiscono il prezzo del reato e di quelle "oggettivamente criminose" è sempre ordinata la confisca, per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono il prodotto o il profitto è prevista la confisca facoltativa e solo in caso di condanna.

Tanto premesso, non c’è dubbio che la confisca di una somma di denaro, quale provento o profitto dell’attività di spaccio, sia facoltativa.

Trattandosi di confisca facoltativa, è necessario, quindi, che il giudice accerti la relazione di strumentalità con il reato.

2.1.1) Il GUP ha accertato, richiamando in premessa il verbale di sequestro, che la somma sequestrata costituiva il profitto del reato.

In effetti dal verbale di sequestro in atti, redatto in data 18.6.2009, emergeva chiaramente la relazione di strumentalità della somma rinvenuta con il reato contestato. Si legge in detto verbale.

"La somma di Euro 80,00 (ottanta) euro suddivisa in nr. 1 banconota da Euro 50,00 (cinquanta), n. 1 banconota da Euro 20,00 (venti) e nr.

1 banconota da Euro 10,00 (dieci).

Predetta somma veniva rinvenuta nella tasca destra dei pantaloni indossati dal nominato in oggetto, ricevuta poco prima da un acquirente, in altri atti meglio generalizzato, per la vendita di una dose di sostanza stupefacente nella fattispecie "Cocaina".
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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