Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 5757 Poteri della Corte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21 settembre 2001 l’impresa Costruzioni DEBIASI s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Rovereto il comune di Arco per ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 99.906.274, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari alla polizza fideiussoria escussa dal comune dopo l’esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento del locale campo di calcio, di cui l’ente committente aveva infondatamente denunziato l’inesatto adempimento; nonchè la condanna al risarcimento del danno di immagine conseguito alle notizie negative riportate sulla stampa, preteso in L. 200 milioni o altra di giustizia.

Resisteva in giudizio il comune di Arco, che svolgeva altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento degli ulteriori danni, eccedenti l’ammontare della polizza fideiussoria escussa, determinato in complessive L. 8.870.000.

Esaurita l’istruttoria mediante assunzione di prove testimoniali e l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Rovereto con sentenza 2 luglio 2003 rigettava entrambe le domande hinc et inde proposte, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Proposto gravame dall’impresa Debiasi e, in via incidentale, dal comune di Arco, la Corte d’appello di Trento, con sentenza 29 luglio 2004, rigettava l’impugnazione principale e, in accoglimento parziale dell’appello incidentale, condannava l’impresa Debiasi al pagamento di ulteriori Euro 4556,70, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e la rifusione delle spese di giudizio.

La corte territoriale motivava – che era idoneo allo scopo, in astratto, il terreno dell’originario campo di giuoco, la cui riutilizzazione per lo strato superficiale della nuova struttura era stata prescritta dall’ente committente;

– che l’impresa appaltatrice non poteva considerarsi nudus minister, privo di autonomia nella valutazione della validità delle scelte, come tale sottratto alla responsabilità dell’imperfetta riuscita dell’opera;

– che quindi doveva esserle addebitato l’omesso accertamento della compattezza del terreno, impeditiva del drenaggio dell’acqua piovana, senza che rivestissero efficacia esimente l’anticipata consegna del campo e le precipitazioni autunnali: come rilevato dalla consulenza tecnica d’ufficio, la cui rinnovazione richiesta dall’impresa appariva superflua, anche alla luce dei risultati dell’accertamento tecnico preventivo;

– che era invece fondata la doglianza del comune di Arco in punto quantum debeatur, non sussistendo un suo concorso di colpa nella inadatta irrigazione del terreno.

Avverso la sentenza, non notificata, l’impresa Debiasi proponeva ricorso per cassazione, notificato il 2 novembre 2005, deducendo con unico motivo la carenza di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità e all’esclusione del pregiudizio all’immagine.

Resisteva con controricorso, illustrato con successiva memoria, il comune di Arco.

All’udienza del 24 gennaio 2011 il Procuratore generale ed il difensore del comune di Arco precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione degli elementi probatori, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.

La critica della motivazione richiama, infatti, risultanze istruttorie (accertamento tecnico preventivo, consulenza tecnica d’ufficio, deposizioni testimoniali, contratto di appalto, ecc.) che questa corte non può in alcun modo esaminare, non vertendosi in tema di errores in procedendo.

L’unica contestazione di contraddittorietà, consona con il giudizio di legittimità, riguarda l’apprezzamento dell’idoneità del terreno proveniente dall’originario campo di calcio: apprezzamento, prima facie contrastante con l’addebito all’impresa appaltatrice dell’omesso controllo sulla qualità dello stesso. Ma, in realtà, la divergenza di giudizio è solo apparente, dal momento che il giudice d’appello ha parlato solo di astratta idoneità allo scopo;

compromessa da varie circostanze sopravvenute, dovute alla permanenza, per circa tre mesi, del terreno, accatastato ai bordi del campo – così da alterarne la composizione chimica, rendendolo più compatto – con la conseguente necessità di concimazione e di "ammendanti" organici, la cui carenza è stata posta dal consulente tecnico d’ufficio in relazione causale con la cattiva riuscita dell’opera.

Valutazioni tutte, che non possono essere sindacate nel merito, in questa sede; nemmeno nella parte in cui escludono, nell’impresa appaltatrice, natura di mero esecutore (nudus minister) dell’ente committente.

Analogo giudizio di inammissibilità va esteso alla doglianza in ordine al rigetto della domanda di danni per lesione all’immagine, dipendente dall’accertamento pregiudiziale di responsabilità.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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