T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 01-02-2011, n. 640 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

Come esposto in fatto la ricorrente ha impugnato il decreto n. 674 dell’8.9.2009 con il quale il dirigente dell’area generale di coordinamento, Settore Formazione Professionale della Regione ha revocato il finanziamento concesso di Euro 2.087.900,00 nell’ambito dell’intervento di cui alla d. g.r. n. 457/2006 e ha disposto il recupero delle somme già erogate.

In particolare, il provvedimento è motivato dalle criticità di natura amministrativa riscontrate dall’Ufficio di controllo di II livello e comunicate dall’Autorità di gestione al responsabile della misura 3.5. del POR Campania e al responsabile della misura 3.9 con note del 15 e 16 aprile 2009.

Le vicende oggetto della presente controversia vanno necessariamente ripercorse.

La ricorrente – mandataria dell’ATI costituita con le società in epigrafe – ha partecipato alla gara d’appalto concorso "per l’affidamento del servizio concernente la realizzazione di studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esemplari per la formazione" indetta con d.d. n. 67 del 15 maggio 2006 nell’ambito dell’intervento approvato con delibera di g.r. n. 457 del 19.4.2006 cd. azione K che ha destinato a tale scopo 3 milioni di euro a valere sulla misura 3.5. lett. K del P.O.R. Campania 2000/2006.

Con d.d. n. 66 del 28 marzo 2007 sono state approvate le risultanze della Commissione giudicatrice con la relativa graduatoria e la proposta di aggiudicazione del servizio al R.T.I. con capofila la Ernst & Young Financial – Business Advisors s.p.a. per un importo di Euro 2.395.000. La società ricorrente nonostante si fosse classificata seconda nella predetta graduatoria, ha ottenuto comunque il finanziamento grazie ai decreti dirigenziali n. 18 del 26.1.2007 e n. 95 dell’11.6.2007 che hanno operato una rimodulazione della spesa, utilizzando risorse ulteriori resesi nel frattempo disponibili. In particolare, con il d.d. da ultimo citato si è decretato di destinare il finanziamento complessivo di Euro 8.775.638,40 ai primi tre classificati della graduatoria a valere sulla misura 3.9 (riallocando, quindi, le attività dalla misura 3.5 azione K alla misura 3.9 azione di sistema). Lo stesso decreto ha previsto poi "l’adeguamento della progettazione esecutiva in conformità alle esigenze dell’amministrazione allo scopo di evitare sovrapposizioni relative agli ambiti di analisi ed ai modelli di trasferimento proposti, anche nella prospettiva della programmazione 2007 – 2013".

L’Autorità di gestione con le citate note del 15 e 16 aprile 2009 ha comunicato rispettivamente al responsabile della misura 3.5. P.O.R. Campania e al responsabile della misura 3.9 di aver ricevuto in data 7.4.2009 una relazione tecnica da parte del coordinatore dell’Ufficio di Piano – controlli di II livello nella quale si dà conto di una serie di illegittimità amministrative commesse nel procedimento di assegnazione del finanziamento che rendono necessaria la decertificazione della spesa dell’intero progetto (per l’importo pari a Euro 8.775.683,4).

Il responsabile della misura 3.5, prendendo atto di quanto comunicato, ha suggerito con nota del 23 aprile 2009 (prot. 2009.0349422) di decertificare non l’intero progetto bensì solo le somme (Euro 5.901.638) che avevano consentito lo scorrimento della graduatoria al 2° e al 3° classificato della procedura ad evidenza pubblica. Successivamente, sempre il responsabile della misura 3.5, con nota dell’8 giugno 2009 (prot. 2009.0500346) ha sollecitato, in considerazione della indisponibilità di ulteriori provviste finanziarie e sulla base delle predette note ricevute dalle Autorità di controllo, la revoca in autotutela del finanziamento.

Il responsabile della misura 3.9 recependo tali indicazioni ha adottato l’impugnato provvedimento di revoca del finanziamento attribuito al 2° e al 3° classificato della procedura de qua.

Dalla ricostruzione dei fatti emerge con chiarezza come l’amministrazione sia intervenuta con un provvedimento di secondo grado annullando d’ufficio in autotutela la concessione del finanziamento ab origine illegittima. La rimozione dell’atto, impropriamente qualificata revoca, si è resa necessaria dopo aver preso atto dei rilievi contenuti nella relazione tecnica del 7 aprile 2009 redatta dall’Ufficio controlli. Quest’ultimo si è attivato in quanto il progetto in questione è stato sorteggiato nell’ambito dei controlli a campione voluti dalla normativa comunitaria ai sensi dell’art. 10 del reg. CE n. 438/2001 ai fini della validazione della spesa.

Dalla relazione emergono una serie di gravi illegittimità che hanno riguardato il procedimento di concessione del finanziamento alla società ricorrente. Con i decreti dirigenziali sopra citati (d.d. n. 87/2007, d.d. n. 95/2007 e d.d. 125/2007) si è, infatti:

– elevata la spesa dagli iniziali 3 milioni di euro agli 8,775 milioni, spostandoli dalla misura 3.5. del P.O.R. Campania alla misura 3.9;

– scelta la procedura accelerata per l’appalto concorso senza una adeguata motivazione;

– rimodulato (rectius modificato) i progetti presentati dai concorrenti – aggiudicatari a gara conclusa;

– deliberato lo scorrimento della gradutaria dopo la scadenza del bando e in piena istruttoria;

– mantenuti fermi i prezzi delle offerte nonostante la successiva modifica dei progetti;

– deliberato nella sostanza più che un ampliamento delle attività inizialmente programmate una modifica dei progetti per realizzare una ripartizione per tipologia di intervento tra i 3 soggetti aggiudicatari.

La relazione si conclude nel senso della impossibilità di certificare la spesa eseguita.

Da quanto precede risultano chiaramente le violazioni compiute a danno della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gare e assegnazione dei contributi comunitari che rendono evidenti le ragioni che hanno determinato l’amministrazione regionale ad intervenire con l’impugnata revoca del finanziamento.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. In particolare, dal provvedimento non si comprenderebbero le ragioni della disposta revoca del finanziamento.

Il motivo non ha pregio.

Come è noto l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 consente l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell’amministrazione che devono essere indicati e resi disponibili nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione e di chiederne la produzione in giudizio.

Nella fattispecie il provvedimento di revoca del finanziamento è stato motivato rinviando alle criticità amministrative descritte nella dettagliata relazione tecnica del 7 aprile 2009 dell’Ufficio controlli. Detta relazione è stata successivamente resa disponibile dall’amministrazione (cfr. documenti depositati in giudizio il 2 novembre 2009) e poteva formare oggetto di motivi aggiunti. Recentemente il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che "l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo non può ritenersi violato quando, anche a prescindere dal tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l’iter motivazionale della determinazione assunta" (Consiglio Stato, sez. V, 20 maggio 2010, n. 3190).

Nel caso di specie risultano evidenti le ragioni che hanno determinato l’amministrazione all’intervento in autotutela consistenti in numerose illegittimità commesse dalla stessa Regione nel procedimento di assegnazione del finanziamento comunitario. Né la ricorrente ha nel merito contestato tali illegittimità.

Non può, peraltro, inficiare la legittimità del provvedimento adottato dall’amministrazione il fatto che in una nota interna (del 23 aprile 2009) il responsabile della misura 3.5 abbia inizialmente manifestato delle perplessità in ordine alla decertificazione della spesa per poi convincersi dell’opportunità di procedere alla revoca in autotutela del finanziamento concesso, sollecitando in tal senso il responsabile della misura 3.9 (nota dell’8 giugno 2009).

Non può, inoltre, accogliersi la censura sollevata con il secondo motivo di ricorso della violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 per carenza dei presupposti ivi previsti. Come fondatamente eccepito dalla difesa regionale il provvedimento di secondo grado oggetto del presente gravame è qualificabile come atto di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, teso a rimuovere un provvedimento ab origine illegittimo e non come revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamenti della situazione di fatto o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (art. 21 quinquies).

Ritiene poi il Collegio che nel caso di specie sussistano tutti i presupposti richiesti dall’art. 21 nonies nell’interpretazione datane, seppure in altri contesti, dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l’esercizio del potere di autotutela di provvedimenti che comportano un illegittimo esborso di pubblico denaro non richiede una specifica valutazione sulla sussistenza e prevalenza dell’interesse pubblico, essendo questo in re ipsa nella indebita erogazione di benefici economici a danno della finanze pubbliche, senza che assuma rilievo in senso contrario il decorso del tempo (cfr. C.d.S., sez VI 23 aprile 2009, n. 2910). Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’impossibilità di disporre delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Comunità europea per le numerose e gravi irregolarità compiute nella assegnazione delle stesse rende la revoca del finanziamento non solo legittima ma addirittura dovuta. Ciò a prescindere dalla effettiva decertificazione della spesa che la ricorrente afferma non essere mai avvenuta (cfr. verbale di udienza). La sola presenza dei gravi vizi del procedimento riscontrati ex post dall’amministrazione e, come sopra ricordato, rimasti incontestati da parte ricorrente, giustificano, infatti, l’esercizio del potere di autotutela. In altri termini non è solo in gioco la validazione della spesa da parte dell’Unione europea, ma la necessità stessa di annullare una illegittima ammissione a finanziamento pubblico realizzatasi a danno dell’erario.

Alla luce delle considerazioni che precedono l’interesse pubblico alla revoca dell’illegittimo finanziamento alla ricorrente prevale sull’eventuale affidamento ingenerato nella stessa. Soprattutto, considerando le modalità palesemente illegittime attraverso le quali la ricorrente si è vista assegnare il finanziamento comunitario (violazione del principio di immodificabilità del bando, della pubblicità degli atti di gara, violazione della par condicio), è da escludere che si possa essere ingenerato un qualsiasi legittimo affidamento. Resta naturalmente impregiudicata la possibilità di far valere ogni pretesa economica fondata sull’eventuale avvenuta esecuzione del contratto medio tempore stipulato con l’amministrazione.

2. In relazione all’oggetto della materia trattata e alla complessità delle tematiche giuridiche implicate, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni di cui all’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 26 del c.p.a., per compensare le spese giudiziali.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. 5084/2009) lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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