T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 01-02-2011, n. 633 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO:

– che i ricorrenti hanno realizzato cinque cespiti immobiliari in località via Martiri d’Ungheria- Contrada S.Teresa al Mauro, nel Comune di Terzigno, in zona sottoposta a vincolo PaesaggisticoAmbientale di cui al D.L. vo n. 42 del 22.1.2004 nonchè a vincolo archeologico ai sensi dell’ art. 82, comma quinto, D.P.R. 27.7.1977 n. 616 e alla prescrizione prevista dalla L.R. n. 21 del 10.12.2003, oltre che inclusa nell’area nella perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio;

– che in data 10 dicembre 2004, precedente all’emanazione dei provvedimenti sanzionatori impugnati, sono state presentate rispettive istanze di condono (prot. n. 18185, n. 18186, n. 18187, n. 18188 e n. 18189);

– che, tenuto conto di tale circostanza nonché dei precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato (decisione n.5011 del 30.06.2004) e della sentenza del Tar Napoli, III sez., n.3455/07 in materia di sospensione del procedimento sanzionatorio in pendenza di istanza di condono, con ordinanza n.1078/2010 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento di demolizione n.119/2010;

RITENUTO:

che, in via preliminare, l’ordinanza di demolizione dell’Ente Parco n.102 del 28.11.05, impugnata con il ricorso principale, per quanto riguarda il secondo ed il quinto manufatto, risulta superata dalla successiva ordinanza di demolizione n.119 del 08.01.2010, con la quale l’amministrazione ha contestato la realizzazione di ulteriori ampliamenti abusivi dei suindicati immobili (cfr. sopralluogo effettuato in data 6.07.2009) e che pertanto, in parte qua, il ricorso deve ritenersi improcedibile;

che, sempre in via preliminare, il ricorso per motivi aggiunti depositati in data 21.07.2006 (I), proposto avverso il verbale di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione, deve ritenersi inammissibile trattandosi di atto consequenziale, connesso e conseguente al provvedimento che ordina la demolizione, privo di contenuto dispositivo e pertanto non immediatamente lesivo dell’interesse dei ricorrenti (Consiglio Stato, sez. IV, 08 novembre 2010, n. 7914; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 24 settembre 2010, n. 7897; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 29 luglio 2010, n. 17179);

che, nel merito, il ricorso principale merita in parte accoglimento per quanto attiene gli immobili non oggetto dell’ordinanza n.119/2010, in considerazione della fondatezza della censura relativa alla violazione degli artt. 34 e 44, l. n. 47 del 1985, con assorbimento dei restanti motivi: difatti, i provvedimenti repressivi adottati in pendenza di istanza di condono devono ritenersi illegittimi perché in contrasto con l’art. 38, l. n. 47 del 1985, il cui disposto impone all’Amministrazione di astenersi da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 06 maggio 2010, n. 2813, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 26 agosto 2010, n. 17238; Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3230). Ciò vale anche quando si tratti di immobili ricadenti in zona vincolata, essendo comunque l’amministrazione tenuta, a fronte della domanda, ad esprimersi anche in senso negativo circa la sussistenza dei presupposti per la sanabilità dell’intervento, ai sensi dell’art. 32 comma 27, lett. d), l. n. 269 del 2003, convertito dalla l. n. 326 del 2003 (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 10 dicembre 2009, n. 8608);

che, per quanto invece attiene ai due manufatti descritti nell’ordinanza n.119/2010, i motivi aggiunti depositati in data 29.04.2010 (II) devono essere respinti: le trasformazioni realizzate su tali immobili (rispettivamente, un ampliamento di 130 mq. e realizzazione di una piscina nonché ampliamento di una tettoia di circa 60 mq., con realizzazione di un vano bagno e di un vano ripostiglio) rispetto all’oggetto delle domande di condono presentate, infatti, sono tali da dover considerare le stesse "tamquam non esset". Inoltre, la motivazione dell’ordinanza impugnata richiama espressamente i divieti di cui all’art.6 comma 3 della legge n.394/91, così come integrato dall’art.7 lett.I) delle misure di salvaguardia, senza che parte ricorrente abbia contestato tale argomentazione né in punto di fatto né in punto di diritto;

CONSIDERATO:

Che, in relazione all’esito della causa, le spese di lite possono essere compensate;.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti:

a) in parte dichiara improcedibile ed in parte accoglie il ricorso principale;

b) dichiara inammissibili i motivi aggiunti (I);

c) respinge i motivi aggiunti (II);

d) compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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