T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 94 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le ricorrenti, da tempo assunte dal Comune di Bologna con contratti a termine per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, impugnano le determinazioni 1.8.2005 n.199/05, 5.9.05 PG 187813/05 e 27.9.05 PG 203982/05, nelle parti in cui prevedono nuovi percorsi di reclutamento del personale insegnante, lesivi della riserva loro spettante, ai fini delle future assunzioni a tempo indeterminato, in quanto supplenti inserite nella apposita graduatoria supplenti formata a seguito di pubblico concorso ex D.G. 306/98.

Vengono impugnate, con motivi aggiunti, anche le successive determinazioni consequenziali, di indizione della procedura e di riformulazione e periodico aggiornamento delle graduatorie.

Resiste il Comune di Bologna.

La controversia verte sulla effettiva necessità, contestata tra le parti, e sul possesso, vantato dalle ricorrenti, e negato dal Comune, di un requisito richiesto per accedere alla procedure di stabilizzazione, e cioè l’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna.

Il procedimento di stabilizzazione è aperto soltanto a coloro che già abbiano instaurato con la amministrazione un rapporto di lavoro a seguito di procedura selettiva (nella fattispecie le ricorrenti parteciparono con esito positivo al concorso bandito dal Comune di Bologna nel 1998 per la formazione di una graduatoria permanente di supplenti, da utilizzarsi anche come titolo di partecipazione alle future procedure di stabilizzazione), circostanza che giustificava la mancata "apertura all’esterno" secondo i principi in materia di pubblici concorsi. Per tale ragione, la stabilizzazione esula dall’ambito concorsuale – selettivo, e attiene alla fase dell’assunzione, o della conseguente instaurazione del rapporto di lavoro, e rientra pertanto nell’ambito della giurisdizione ordinaria ex art. 63 del D. Lgs. 165/2001.

In applicazione di tale principio, la giurisprudenza amministrativa è costante nel dichiarare inammissibili i ricorsi avverso l’esclusione dalle procedure di stabilizzazione per mancanza di titolo idoneo, in quanto l’oggetto del giudizio è la pretesa del lavoratore precario di possedere i requisiti di ammissione alla procedura, senza che venga in considerazione la spendita di poteri autoritativi discrezionali, che si sono ormai esauriti nella fase di predeterminazione dei requisiti stessi (cfr. TAR Lombardia Brescia, II 22.10.2009, n.1770; TAR Campania Napoli V 2.12.2009, n.8523).

Mancano del tutto, infatti, in tali casi, gli aspetti più tipici della procedura concorsuale, e cioè il numero limitato e predeterminato dei posti da ricoprire e la valutazione comparativa dei candidati ai fini della loro conseguente graduazione (cfr. TAR Umbria, Perugia I 20.5.2009, N.258; TAR Lazio Roma III 8 maggio 2009, n.4929; Cons. Stato V 26.11.2008, n.5844; Cons. Stato V 11.12.2007, n.6378; TAR Sicilia Catania II 15.2.2010, n.233; TAR Sicilia Catania II 26.10.2009, n.1739).

Nemmeno viene in considerazione (come è invece nelle fattispecie invocate dalle ricorrenti con l’ultima memoria) una attività amministrativa valutativa di titoli ai fini della attribuzione di un punteggio e di una correlata posizione in graduatoria, attività valutativa in ipotesi censurabile per vizi funzionali, ad esempio nella qualificazione e quantificazione dei periodi di servizio. Si controverte, invece, nel caso di specie, della valenza abilitativa "ex lege" (o meno) del diploma di scuola magistrale conseguito dalle ricorrenti prima del 2001, della necessità legale (contestata tra le parti) dell’abilitazione anche per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia (parificate), e cioè, in sostanza, della sussistenza o meno di un diritto soggettivo delle ricorrenti di partecipare alla procedura novativa del rapporto di lavoro in essere, per cui, anche sotto tale concorrente profilo, non si ravvisano nella controversia ragioni di possibile deroga alla giurisdizione ordinaria.

In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione.

Ciò posto, in relazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 12 marzo 2007, n. 77, si deve disporre per la prosecuzione della lite, entro un determinato termine, innanzi al giudice fornito di giurisdizione, nel caso di specie il Giudice Ordinario.

Le problematiche interpretative giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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