Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-03-2011, n. 5743 Opposizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.= In via preliminare questa Corte dichiara inammissibile la costituzione del curatore del fallimento per mancanza di procura al legale da parte del curatore.

2.= Con il primo motivo, O.M. lamenta come da rubrica Violazione e falsa applicazione della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e degli artt. 101, 141, 164 c.p.c..

Il ricorrente sostiene che nonostante l’inosservanza di forme di qualunque atto processuale, come nel caso de quo, la mancanza della vidimazione e della datazione, secondo l’art. 156 c.p.c. applicabile anche alle notifiche effettuate nelle forme previste dalla L. n. 53 del 1994, va esclusa la comminatoria di nullità se l’atto ha raggiunto il proprio scopo e scopo della notifica è la portata a conoscenza del destinatario di un atto processuale. Sicchè, conclude il ricorrente, la notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 71 ottobre 7007 effettuata il 94 ottobre 9007 a mani del domiciliatario, ovvero, a mani di persona addetta allo studio non può essere nulla perchè ha raggiunto lo scopo previsto dalla legge.

2.1.= La censura è infondata ed essa non può essere accolta, dato che la nullità della notifica per vizio formale che era stata rilevata dalla Corte territoriale, nel caso specifico, poteva essere sanata dalla costituzione della convenuta opposta ma non anche dall’avvenuta consegna dell’atto.

2.2.= La L. n. 53 del 1994 attribuisce agli Avvocati la facoltà di eseguire personalmente la notificazione di atti in materia civile amministrativa e stragiudiziale o a mezzo del servizio postale secondo le modalità previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 89 (oppure mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante. Tale facoltà, tuttavia, è condizionata ad alcuni presupposti. Ai sensi della normativa di cui alla legge qui richiamata, l’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà de qua: a) deve essere munito di procura alle liti a norma dell’art. 83 c.p.c. (art. 1 di detta legge); b) deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto (art. 7 stessa legge);

c) deve essere munito di un apposite)" registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense. In più la legge in esame precisa che la notifica mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario; è possibile se: a) il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte b) se il destinatario è iscritto nello stesso albo del notificante, c) se l’originale e la copia dell’atto siano stati previamente vidimati datati dal Consiglio locale dell’ordine nel cui iscritti albo entrambi sono iscritti. In mancanza di uno o più di questi requisiti (nell’ipotesi di specie è mancata l’autorizzazione, la vidimazione e datazione del consiglio locale dell’ordine degli avvocati), la notificazione va considerata nulla (e non inesistente) (Cass. Sez. un. N. 1242 del 01/12/2000, Tuttavia, come afferma esplicitamente la legge all’art. 7. trattandosi di nullità quand’anche riscontrata, può essere sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato. E trattandosi di nullità per mancanza di presupposti legali dell’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge, in mancanza della tempestiva costituzione dell’intimato, non può essere sanata dalla dimostrazione che la notifica abbia raggiunto il suo scopo. La nullità di che trattasi, in buona sostanza, non attiene alla inosservanza di una forma dell’atto ma alla stessa sussistenza della facoltà dell’avvocato di eseguire la notificazione in proprio, cioè, senza l’ausilio dell’Ufficiale giudiziario, in mancanza dei presupposti che ne determinano la legittimità dell’esercizio di quella stessa facoltà. 3. Con un secondo motivo O.M. lamenta – come da rubrica – Nullità della sentenza n. 24/2005 e del procedimento n. 121/2004 per violazione degli artt. 101, 141, 139 e 330 c.p.c., notifica nulla dell’atto di appello, mancanza di contraddittorio.

Ritiene il ricorrente che la sentenza di secondo grado è nulla per nullità della notifica dell’atto di appello. Precisa, il ricorrente che nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, lo stesso aveva eletto domicilio presso lo studio legale dell’avv. Claudia Benedetti, in Merano via delle Corse n. 6. L’atto di Appello veniva notificato a O.M. presso lo studio dell’avv. Claudia Benedetti ma l’Ufficiale giudiziario competente effettuava la consegna dell’atto a mano dell’avv. Maria Rita Santucci. Sennonchè l’avv. Maria Rita Santucci è solo domiciliata presso lo studio Benedetti e non riveste la qualità di socio di collega di studio o di procuratore del signor O.. Tale notificazione non ha dato luogo al contraddittorio giacchè è avvenuta in violazione dell’art. 330 c.p.c.. Visto che l’onere di dimostrare l’occasionalità della presenza dell’avv. Maria Rita Santucci grava sul ricorrente si allega un’autodichiarazione dalla quale risulta che la stessa è solo domiciliata presso l’avv. Benedetti che non appartiene al foro di Bolzano bensì al foro di Avezzano.

3.1.= Anche questa censura non merita di essere accolta per i motivi di cui appresso.

3.2.= E’ orientamento espresso da questa Corte a sezioni unite, in più occasioni e che qui si richiama per confermarlo, quello secondo cui alla notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte viene validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto al collega di studio, considerato che l’art. 159 c.p.c., comma 2, nell’includere, fra i possibili consegnatari, l’addetto all’ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune con il destinatario dell’atto lo stesso studio, faccia presumere che il prima porterà a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o di subordinazione (Cass. Sez. un. N. 8186/1987, n. 14792/2005, n. 307/1989).

3.3.= Questo orientamento consente di apprezzare la decisione della Corte di Appello di Trento (sez. dist. di Bolzano) laddove precisa che nonostante la regolarità e tempestività della notifica dell’atto di appello, l’appellato non si costituiva in giudizio.

In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate secondo dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 1000,00 di cui 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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