T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 902 Corte dei Conti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone il ricorrente, già Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei Conti per il periodo 19992007, di essere stato collocato in quiescenza a far tempo dal 21 dicembre 2007.

Assume l’illegittimità della determinazione con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha deliberato di non conferire il titolo di Presidente onorario sulla base delle seguenti censure:

Eccesso di potere per contraddittorietà con le deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti dell’8,9 e 10 aprile 1991, del 24 febbraio 1997 e del 21 giugno 1999. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione dei presupposti di fatto.

Nel rilevare come, a fondamento del mancato riconoscimento del titolo de quo, rileverebbero asserite ragioni di demerito concernenti l’insufficiente smaltimento del contenzioso pensionistico arretrato pendente dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Campania, assume il ricorrente come tale assunto sia affatto privo di consistenza, atteso che – a ciò sollecitato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 1718 maggio 2006 – il dott. S. avrebbe adottato le necessarie iniziative per lo smaltimento delle pratiche arretrate in materia pensionistica (comunque osservandosi che, nell’arco temporale durante il quale l’interessato ha svolto le funzioni presidenziali, le pendenze delle controversie della specie hanno subito una decisa contrazione).

Nell’illustrare, con dettagliato ragguaglio numerico, le sopra indicate circostanze, ribadisce parte ricorrente la carenza di dimostrati presupposti a fondamento dell’avversata determinazione.

Con motivi aggiunti notificati alla controparte e depositati in atti il 9 luglio 2008, il dott. S. – sulla base dell’acquisita conoscenza del verbale della seduta del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nel corso della quale il titolo onorifico in discorso è stato riconosciuto ad altri colleghi – ha articolato le seguenti, ulteriori, doglianze:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e della deliberazione 313/CP/99 della Corte dei Conti. Eccesso di potere sotto i profili della erronea valutazione dei presupposti di fatto e della disparità di trattamento.

Nell’osservare, preliminarmente, come il provvedimento impugnato non sia sorretto da alcun apparato motivazionale, soggiunge il ricorrente che il Consiglio di Presidenza non avrebbe tenuto nella necessaria considerazione i criteri di cui all’epigrafata delibera, rilevanti ai fini del conferimento del titolo di Presidente onorario della Corte.

Viene ulteriormente osservato che, in una precedente vicenda analoga, questa Sezione ha rilevato l’insufficienza motivazionale dell’atto deliberativo di diniego del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti; rilevandosi, peraltro, come il titolo di che trattasi sia stato conferito ad altri colleghi dell’odierno ricorrente, con riveniente disparità di trattamento.

Nel dare atto della carente esplicitazione, ad opera del Consiglio di Presidenza, di "formali elementi di demerito" a proprio carico, ribadisce ancora una volta il dott. S. – con analitici ragguagli numerici – la produttività della Sezione durante il periodo di svolgimento delle funzioni presidenziali.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011.
Motivi della decisione

1. Le argomentazioni esplicitate dall’Avvocatura Generale dello Stato con memoria depositata in giudizio il 22 dicembre 2010 – ed asseverate dai rilievi documentali dalla stessa difesa erariale versati in atti il precedente 15 dicembre – persuadono il Collegio dell’infondatezza del proposto gravame.

Nell’adunanza del 25 gennaio 2005, a fronte della rilevata presenza di un arretrato concernente il contenzioso pensionistico presso la Sezione giurisdizionale della Campania, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti demandava alla Terza Commissione lo svolgimento di approfondimenti istruttori.

A tale fine, acquisiti i richiesti chiarimenti da parte del Presidente del predetto ufficio giudiziario (l’odierno ricorrente dott. S.), veniva disposta un’indagine conoscitiva presso la Sezione campana della Corte, avuto anche riguardo alle segnalazioni fatte pervenire dal dirigente della Sezione stessa fin dal 2004, attestanti criticità nell’arretrato degli affari contenziosi pendenti.

Nella relazione rassegnata dalla Commissione di indagine in data 3 maggio 2006, emergeva la presenza di ricorsi pendenti nel numero di 30.771, dei quali 4.782 non informatizzati e racchiusi in pacchi a suo tempo trasmessi dalle soppresse Sezioni pensionistiche centrali.

Per l’effetto di tali risultanze ispettive, il Consiglio di Presidenza invitava (con deliberazione assunta nell’adunanza del 1718 maggio 2006) l’odierno ricorrente a predisporre un piano di smaltimento dell’arretrato, al fine di pervenire ad un riassorbimento dello stesso nell’arco di un quinquennio.

I rilievi come sopra formulati ricevevano riscontro, da parte del ricorrente, con nota del 20 giugno 2006, nella quale veniva indicata la pendenza di n. 29.168 giudizi, dei quali n. 1450 pronti per l’estinzione e n. 1250 da estinguere nel gennaio 2007 al maturare delle scadenze.

Nel ribadire le già formulate osservazioni critiche, la Commissione istruttoria del Consiglio di Presidenza redigeva (il 30 novembre 2006) un documento finale ed individuava le linee di intervento (contemplanti anche l’assegnazione di magistrati destinati allo svolgimento di tale attività) per lo smaltimento dell’arretrato presso la Sezione partenopea della Corte.

2. Quanto all’atto deliberativo con il quale il Consiglio di Presidenza ha negato all’odierno ricorrente il conferimento del titolo di Presidente onorario della Corte dei Conti – oggetto della presente impugnativa – va in primo luogo osservato che, alla stregua delle indicazioni di cui alle deliberazioni nn. 88/CP/1991, 266/CP/1991, 117/CP/1997 (modificate ed integrate dalla deliberazione 313/CP/1999), vengono in considerazione, ai fini di che trattasi, i seguenti elementi di valutazione:

– inesistenza di motivi di demerito;

– anzianità nella qualifica pari ad anni 2;

– esercizio della funzione di presidenza in una sezione o di un ufficio di coordinamento;

– "presenza, nel servizio complessivamente prestato, di elementi di speciale distinzione rispetto ai normali parametri di esercizio delle funzioni".

Ciò posto, la denunziata carenza motivazionale che inficerebbe l’avversato atto deliberativo risulta, per tabulas, smentita alla stregua delle considerazioni e delle osservazioni formulate da taluni componenti dell’organo di autogoverno della magistratura contabile nel corso dell’adunanza tenutasi il 13 marzo 2008.

In tale sede, non veniva rilevata, quanto alla personalità dell’odierno ricorrente, la presenza di quegli elementi di "speciale distinzione rispetto ai normali parametri di esercizio delle funzioni" richiesti dalla suindicata normativa ai fini del conferimento del titolo onorifico de quo, con riferimento "alla situazione di arretrato pensionistico registratasi presso la Sezione di Napoli, di molto superiore a quella delle altre Sezioni, tanto che fu necessario istituire una speciale Commissione di indagine".

In tal senso, la presenza delle obiettive criticità riscontrate nella formazione – e, soprattutto, nel mancato smaltimento – dell’arretrato (concretamente avviata solo dopo i condotti accertamenti ispettivi), è stata ritenuta idoneamente comprovante l’assenza del presupposto in precedenza ribadito; ulteriormente osservandosi – con valutazione che, invero, appare indenne da censurabilità nel quadro del sindacato esercitabile nella presente sede di legittimità – che, lungi dal conseguire ad una valutazione di mera assenza di demerito, il conferimento del titolo in discorso postuli, piuttosto, la dimostrata sussistenza di "titoli di particolare distinzione" nella fattispecie non riscontrati in capo al dott. S..

3. Escluso che, sulla base dell’applicabile disciplina, il conferimento del titolo di Presidente onorario della Corte dei Conti sia caratterizzato da una sorta di "automatismo", va piuttosto rilevato che il relativo riconoscimento postula lo svolgimento di un apprezzamento latamente discrezionale che, pur inalveato dalle coordinate delineate dai rammentati atti deliberativi del Consiglio di Presidenza, nondimeno rientra nelle prerogative esercitabili dall’organo di autogoverno della magistratura contabile.

In tale quadro, fuori dal ricorrere di ipotesi di travisamento e/o errato apprezzamento dei presupposti di fatto, di inesistenza ovvero inadeguatezza e/o incongruità motivazionale, nonché di manifesta illogicità, la valutazione del Consiglio di Presidenza si dimostra insuscettibile di sindacato di legittimità.

Nell’escludere che le risultanze come sopra versate in atti dalla difesa erariale indichino, ancorché con attitudine meramente indiziante, l’emersione delle tipologie inficianti sopra indicate – ed ancora una volta ribadita l’adeguatezza motivazione della gravata deliberazione, alla luce delle considerazioni rassegnate da taluni componenti del Consiglio di Presidenza nel corso dell’adunanza che ha condotto all’adozione dell’impugnato atto – va quindi esclusa la fondatezza delle doglianze dal ricorrente articolate con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti successivamente proposti: dovendosi, da ultimo, escludere la rilevanza del pure dedotto vizio di disparità di trattamento (dal ricorrente denunziato con riferimento alle modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento del titolo onde trattasi nei confronti di altri magistrati della Corte) atteso che, quand’anche il rilievo di che trattasi si rivelasse suscettibile di positiva delibazione, nessuna apprezzabile utilità conseguirebbe per la posizione giuridica dal dott. S. dedotta in giudizio.

4. Le considerazioni dianzi rassegnate inducono il Collegio a ribadire l’anticipato giudizio di infondatezza delle censure esposte con il mezzo di tutela all’esame: che deve, conseguentemente, essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente dott. S.S. al pagamento delle spese di giudizio in favore, del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, costituitosi in giudizio, per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00)

.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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