T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 896 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con decreto del 6 dicembre 2010, il Ministero della Giustizia ha nominato il ricorrente, Professore ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", componente titolare della XIII Sottocommissione presso la Corte di Appello di Roma per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato di cui al D.M. Giustizia 13 luglio 2010;

Rilevato che, avverso il suddetto atto, il Prof. S.P. ha proposto il presente ricorso con cui ha dedotto sia vizi di violazione di legge, in particolare degli artt. 7 e 3 l. 241/1990, sia la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere;

Considerato che il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010, in quanto è manifestamente fondato;

Ritenuto, infatti, che il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall’orientamento già manifestato dalla Sezione per fattispecie analoghe in cui è stata ritenuta fondata la censura di violazione dell’art. 7 l. 241/1990, atteso che il ricorrente, ove debitamente avvisato dell’inizio del procedimento di nomina, avrebbe potuto far valere tutte le situazioni ostative alla sua partecipazione alla sottocommissione evidenziate nel ricorso, ferma restando la successiva valutazione delle stesse comunque rimessa all’amministrazione procedente (T.A.R. Lazio, Roma, I, 16 aprile 2010, n. 7230; T.A.R. Lazio, Roma, I, 23 marzo 2007, n. 2543);

Ritenuto che, nel caso di specie, non sia applicabile la norma di cui all’art. 21 octies l. 241/1990 in quanto l’amministrazione non ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, mentre il ricorrente ha rappresentato gli impegni, di natura accademica, didattica e scientifica, che determinerebbero l’indisponibilità ad assumere l’incarico contestato;

Ritenuto altresì che le particolari esigenze di celerità indicate nel provvedimento impugnato non sono idonee ad escludere la necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il numero di candidati che hanno presentato la domanda di ammissione deve ritenersi conosciuto già da tempo e comunque in tempo utile per consentire la partecipazione procedimentale ai destinatari diretti dell’atto;

Rilevata la fondatezza della censura di difetto di motivazione in quanto – tenuto anche conto che il ricorrente ha fatto presente di essere già stato in passato componente della commissione d’esami – il provvedimento non ha indicato come è stato applicato il criterio della "turnazione", né ha fatto riferimento ad eventuali criteri predeterminati in base ai quali procedere alle nomine;

Rilevato che all’accoglimento del ricorso segue, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato D.M. 6 dicembre 2010 nella parte in cui il ricorrente è nominato componente titolare della XIII Sottocommissione d’esame presso la Corte d’Appello di Roma;

Liquidate le spese del giudizio complessivamente in Euro 1.000 (mille/00) e poste le stesse a favore del ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnato decreto del Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2010.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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