Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-12-2010) 04-02-2011, n. 4174 Competenza per materia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P. 1. Con sentenza del 30/10/2009, il Tribunale di Latina, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile D. M., annullava la sentenza pronunciata in data 10/05/2007 con la quale il Giudice di Pace di Latina aveva assolto S.A. dai reati di cui agli artt. 633 e 635 c.p., e, per l’effetto, ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente.

Rilevava, infatti, il Tribunale che la competenza a decidere era del tribunale e non del g.d.p. e che il suddetto vizio era rilevabile, d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.

P. 2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. violazione degli artt. 125 e 576 c.p.p.: rileva il ricorrente che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile essendo stato proposto dal difensore della parte civile al quale, però, non era stata conferita procura speciale per impugnare;

2. violazione DEL D.Lgs. n. 274 del 2000, ART. 2: sostiene il ricorrente che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile anche per un ulteriore motivo consistente nel fatto che la parte civile non avrebbe potuto proporre impugnazione autonoma contro una sentenza di proscioglimento essendo stato il giudizio proposto non con ricorso, ai sensi del D.Lgs. cit., artt. 21 ss, ma con querela. Infatti, "nel giudizio proposto attraverso querela e richiesto poi dal P.m., dovrà essere quest’ultimo, in caso di sentenza di proscioglimento,… a proporre l’appello di sua iniziativa o su istanza di parte civile, quando la stessa intenda impugnare la sentenza di proscioglimento". In ogni caso, la difesa della parte civile non poteva sindacare la qualificazione giuridica conferita al fatto come data dalla pubblica accusa che aveva disposto il rinvio a giudizio innanzi al g.d.p..
Motivi della decisione

P. 3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 125 – 576 C.P.P. (motivo sub 1): la doglianza è manifestamente infondata in quanto, come risulta dalle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata, la difesa dell’imputato aveva sollevato la diversa questione della mancanza di legittimazione del querelante "a proporre autonoma impugnazione a meno che non sia espressamente riferita ai soli interessi civili o alle statuizioni civili dell’impugnata sentenza".

Di conseguenza, poichè la questione della pretesa mancanza della procura speciale al difensore, è stata dedotta, per prima volta, in questa sede, la medesima va dichiarata inammissibile.

P. 4. VIOLAZIONE DEL D.Lgs. n. 274 del 2000, ART. 2, (motivo sub 2):

la censura è manifestamente infondata. La sentenza del tribunale, sul punto, è corretta.

Infatti, premesso che il giudizio è stato instaurato D.Lgs cit., ex art. 20, la norma dell’art. 38 è invocata a sproposito proprio perchè si applica nei casi in cui il giudizio sia stato instaurato su impulso della persona offesa D.Lgs cit., ex art. 21: il che non è nella fattispecie. Ugualmente male invocata è quella giurisprudenza citata in ricorso (Cass. 37034/2003), secondo la quale la difesa della parte civile non può sindacare la qualificazione giuridica conferita al fatto come data dalla pubblica accusa: infatti, nella fattispecie, è stato il Tribunale che, autonomamente, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge, ha rilevato l’incompetenza per materia del g.d.p..

P. 5. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e (della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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