T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 937 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza n. 358 del 15 ottobre 1993, il Comune di Marino ha ordinato lo sgombero delle opere edilizie abusive realizzate dal ricorrente, riguardanti un manufatto di circa 30 mq adibito alla custodia dei serbatoi idrici per l’approvvigionamento dell’immobile principale (sito in via Colle Picchione n. 59), e ha poi disposto l’immissione nel possesso delle predette opere abusive da parte dell’amministrazione.

Avverso tale atto, ha proposto impugnativa l’interessato chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Marino, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 401/94, è stata accolta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato copia della documentazione riguardante l’istanza di sanatoria dallo stesso presentata in data 27 febbraio 1995 (prot. n. 3383) e copia della comunicazione del 25 ottobre 2005 con cui il Comune di Marino, con riferimento alla predetta domanda, ha chiesto un’integrazione documentale, al fine della definire la pratica di rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il Collegio, posto che il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento di concessione edilizia in sanatoria in data 27 febbraio 1995 (ancora pendente, per quanto risulta agli atti del giudizio), ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, così aderendo all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria per opere edilizie già oggetto di provvedimenti sanzionatori determina l’improcedibilità del ricorso proposto nei confronti di questi ultimi, e ciò in quanto la ricorrente non può avere alcun interesse a coltivare un gravame concernente misure che – all’esito del procedimento di sanatoria – dovranno essere sostituite con un nuovo provvedimento sanzionatorio ovvero dal titolo edilizio rilasciato in sanatoria (TAR Lazio, sez. II, n. 6476/2008).

Ed invero, posto che la presentazione dell’istanza di sanatoria dell’abuso edilizio produce in capo all’amministrazione l’obbligo di avviare e concludere il relativo procedimento con provvedimento espresso e motivato, la determinazione amministrativa, in caso di contenuto favorevole al privato, avrà come effetto l’integrale soddisfacimento delle sue pretese con conseguente cessazione della materia del contendere del ricorso giurisdizionale avverso la demolizione dell’opera, mentre, in caso di rigetto della domanda, la lesione alla sfera giuridica del richiedente originerà da questo nuovo provvedimento e dalla rinnovata misura sanzionatoria che a tale atto dovrà necessariamente seguire, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1940/2008).

3. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, proprio in ragione della (non contestata) pendenza del procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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