T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 934 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 15 novembre 2010 e depositato il successivo 1° dicembre, l’interessata, quale proprietaria dell’Azienda agricola sita nel Comune di Graffignano, ma in un’area limitrofa alla localizzazione del previsto parco eolico, ha chiesto l’annullamento del silenzio serbato sull’istanza e/o diffida notificata l’8 ottobre 2010 perché lesivo di per sé del diritto all’accesso ai documenti richiesti ex art. 22 della legge n. 241 del 1990.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Civitella d’Agliano.

Il diritto azionato, qualificato dall’articolo 22 della L. n. 241 del 1990 diritto di accesso ai documenti, si sostanzia nell’esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi connessi, nel caso di cui è merito, alla procedura per l’ammissione del programma di recupero urbano come previsto dal bando predisposto dal Comune di Roma.

Dispone, infatti, l’art. 22 della L. n. 241 citata che: "Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge".

A fronte di tale principio, si può senza dubbio affermare che la legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi è consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti e indiretti anche nei suoi confronti; pertanto, il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dall’esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi.

In perfetta coerenza con tali criteri generali risulta la richiesta della parte istante che ha sostanzialmente lo scopo di conoscere gli atti preordinati alla realizzazione del parco eolico in un’area limitrofa a quella dove è allocata la propria azienda agricola.

L’interesse a tale acquisizione documentale è certamente connesso alla posizione specifica della ricorrente.

Pertanto, vi è in concreto l’obbligo dell’Amministrazione intimata a fornire alla ricorrente una formale ed esplicita pronuncia.

A fronte dell’istanza di accesso alla documentazione amministrativa, una volta che l’Amministrazione non abbia opposto l’esistenza di ragioni che attengono alla necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni che giustifichino il differimento dell’esibizione, la medesima ha l’obbligo di soddisfare la richiesta dell’interessato nella sua interezza, consentendo la visione non solo degli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il contenuto del diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza di tutta la documentazione utilizzata per l’adozione dell’atto finale del procedimento (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16.11.1998 n. 1620 e TAR Piemonte 17.3.2000 n. 313).

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara fondata la pretesa azionata con il ricorso in esame per l’annullamento del silenzio serbato dalla p.a. sull’istanza di accesso e conseguentemente ordina all’Amministrazione resistente di pronunciarsi sull’istanza medesima e di provvedere al rilascio dei documenti richiesti con la nota dell’8 ottobre 2010, se nulla osti alla loro produzione in copia, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione.

Le spese seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Civitella d’Agliano di provvedere in ordine alla nota sopra indicata nei termini e nei modi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Civitella d’Agliano al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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