Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-11-2010) 04-02-2011, n. 4172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.10.2009 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza del 22.10.2002 con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 1500,00 di multa per due rapine e altri reati satelliti.

La Corte non accoglieva la richiesta di applicare la continuazione con i fatti accertati dal GUP di Torino con sentenza del 18.4.2002 passata in cosa giudicata in quanto rilevava che la richiesta era generica poichè non specificava da quali elementi si potesse intendere il medesimo disegno criminoso, a meno di non rintracciare lo stesso nell’essere il ricorrente dedito al delitto e osservava che le due rapine e i reati satelliti erano stati commessi otto mesi prima di quelli accertati dal GUP. Rigettava la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche vista la gravità e pluralità dei fatti dei fatti e il comportamento successivo dell’imputato.

Ricorre l’imputato che con il primo motivo contesta la decisione della Corte territoriale che non aveva rinviato il processo nonostante l’impedimento difensivo del difensore tempestivamente comunicato.

Con il secondo motivo si contesta la congruità e logicità della motivazione della sentenza sul punto della denegata continuazione con i fatti giudicati dal GUP di Vicenza che erano, invece, della stessa natura.

Con il terzo motivo si deduce la illogicità della motivazione sul punto della denegata concessione delle attenuanti generiche, posto che l’imputato aveva reso una piena confessione. Non vi era motivazione in ordine all’aumento irrogato per la continuazione.
Motivi della decisione

Fondato appare il primo motivo di ricorso che pertanto va accolto.

L’ordinanza del 20.10.2009 che ha disatteso la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è motivata per essere la stessa tardiva e sprovvista di documentazione: risulta invece che il difensore dell’imputato aveva inviato contestualmente alla richiesta l’avviso allo stesso difensore per la convalida d’arresto fissata dal GIP di Catania in data 19.10.2009 per il giorno dopo e che quindi la richiesta e relativa documentazione non poteva essere inviata prima, essendo stata immediatamente comunicata. Non vi è alcun dubbio, peraltro, sull’improrogabile ed urgente impegno del difensore trattandosi di un’udienza di convalida con indagato detenuto e va osservato che si è anche attestata l’impossibilità di nominare sostituti processuali, affermazione plausibile visto l’improvviso sovrapponi dei due impegni professionali, in sedi processuali poste a distanza di centinaia di chilometri tra loro.

Pertanto essendo stata la richiesta di rinvio negata senza giustificate ragioni ed apparendo la stessa idoneamente comprovata, va annullata l’ordinanza dibattimentale del 20.10.2009 e conseguentemente la sentenza impugnata e va disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata nonchè l’ordinanza dibattimentale del 20.10.2009 e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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