T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 931 Interesse a ricorrere Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, le ricorrenti, dipendenti dell’A.S.V., hanno impugnato la deliberazione n. 25 del 28 aprile 2004 del Consiglio comunale di Velletri, con la quale la citata Azienda è stata trasformata in società per azioni a capitale interamente pubblico con denominazione V.S. S.p.a.

Le ricorrenti hanno dedotto che l’A.S.V. è stata costituita con deliberazione consiliare n. 175 del 2000 per la gestione per conto del Comune di Velletri di tributi comunali, farmacie comunali, parcheggi a pagamento, impianti sportivi, verde pubblico, proventi contravvenzionali e sanatorie edilizie. Nel marzo 2010, le organizzazioni sindacali del personale dell’A.S.V. sono venute a conoscenza che il Comune di Velletri voleva trasformare l’A.S.V. in società per azioni e, con nota del 7 maggio 2010, hanno chiesto al Prefetto, al Sindaco, al Presidente e al Direttore generale dell’A.S.V. la documentazione necessaria per verificare quali misure fossero state adottate per garantire i livelli occupazionali e lo stato giuridico ed economico del personale.

Le ricorrenti hanno altresì dedotto che nella riunione del 16 aprile 2010, presenti rappresentanti del Comune di Velletri, dell’A.S.V. e delle organizzazioni sindacali, è stato avviato il tentativo di conciliazione ai sensi della legge 146 del 1990 e che, nella stessa riunione, l’A.S.V. ha preso atto delle richieste sindacali, impegnandosi a consegnare la documentazione richiesta entro la successiva riunione del 23 aprile 2010, documentazione che è stata effettivamente trasmessa, ma – ad avviso delle ricorrenti medesime – in modo difforme ed incompleto, impedendo così la prevista concertazione.

Le ricorrenti hanno ulteriormente dedotto che, nonostante la diffida delle organizzazioni sindacali a non adottare la deliberazione di trasformazione dell’A.S.V. in società per azioni, il Consiglio comunale ha ugualmente votato l’impugnata delibera.

2. A sostegno del gravame, hanno denunciato plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e della irragionevolezza.

3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Velletri e la V.S. S.p.a., instando per l’inammissibilità ed il rigetto nel merito del gravame.

4. All’udienza del 15 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione
Motivi della decisione

1. Assume valenza necessariamente preliminare l’esame dell’eccezione di inammissibilità proposta dall’Amministrazione resistente, secondo cui le ricorrenti non sarebbero titolari di un interesse concreto ed attuale all’annullamento dell’impugnata deliberazione consiliare.

2.1 L’eccezione si palesa fondata, nei termini e limiti di seguito precisati.

2.2 Le ricorrenti, nella qualità di dipendenti dell’A.S.V., impugnano la deliberazione consiliare di trasformazione della citata Azienda in società per azioni, lamentando che essa determina una modificazione peggiorativa del proprio stato giuridicoeconomico, in quanto il rapporto lavorativo del personale dell’Azienda, in virtù della trasformazione in società per azioni, perderebbe la connotazione pubblicistica per accedere a quella privatistica.

Le ricorrenti precisano che, a causa della situazione economicofinanziaria precaria di partenza della nuova società per azioni, indotta dallo stato di dissesto del Comune di Velletri, titolare della partecipazione totalitaria al capitale della predetta società, "intendono far valere il diritto a conservare il loro stato giuridico ed economico pubblicistico, di dipendenti del Comune di Velletri, e censurano la deliberazione di trasformazione per non aver consentito loro di non transitare alle dipendenze della costituita società per azioni e di essere immesse nei ruoli comunali".

Si aggiunge, altresì, che "lasciar transitare le ricorrenti alla V.S. S.p.a. vanificherebbe il loro stato di pubblici dipendenti e le assoggetterebbe alle norme privatistiche del rapporto di lavoro ed al pericolo imminente di essere licenziate per la messa in liquidazione della società".

2.3 Per giurisprudenza consolidata, presupposto imprescindibile perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell’interesse alla decisione, derivante da una lesione, concreta ed attuale, ad una posizione giuridica attiva tutelata dall’ordinamento.

In base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, comma 1, della Costituzione e dall’art. 100 c.p.c., l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione dell’istante, la predetta lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell’uno o dell’altro requisito, l’azione è inammissibile (C.d.S., sez. VI, 3 dicembre 2008, n. 5937).

Anche nel processo amministrativo si applicano i principi sopra esposti, giacché sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento amministrativo, ovvero modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente, se questi non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso occorre pertanto che vi sia piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto.

Occorre, inoltre, che la lesione prospettata sia connotata da attualità e concretezza, essendo inammissibile un ricorso avverso un provvedimento inidoneo a produrre un immediato pregiudizio nella sfera del ricorrente, ma soltanto un pregiudizio eventuale e futuro (T.A.R. Lazio, sez. II Ter, 6 settembre 2005, n. 6582).

2.4 Dalla lettura del ricorso, nei suoi passaggi in questa sede più significativi, si evince che le ricorrenti richiedono l’annullamento della deliberazione impugnata in quanto foriera di effetti pregiudizievoli per il loro status di dipendenti di azienda speciale. Segnatamente, secondo la loro prospettazione, in virtù della trasformazione dell’A.S.V. in società per azioni, il loro rapporto di lavoro, da pubblicistico diverrebbe privatistico. Di qui un pregiudizio diretto, concreto ed attuale a domandare l’annullamento della deliberazione consiliare.

Rileva il Collegio che la prospettazione delle ricorrenti si palesa non convincente, fondandosi su di premessa che non trova riscontro nel dato normativo vigente.

L’azienda speciale, disciplinata dall’art. 114 del d. lgs. n. 267 del 2000, è un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto. La giurisprudenza ha chiarito ulteriormente che l’azienda speciale si ascrive nel novero degli enti pubblici economici (Cass. S.U. 11 luglio 2006, n. 15661; Id. 17 dicembre 2002, n. 18015).

Ai fini dell’applicazione della disciplina del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica gli enti pubblici economici, non ricompresi nell’elencazione contenuta nell’art. 1, comma 2, del citato decreto (che si riferisce a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali").

Ne consegue, per quanto rileva nell’odierna controversia, che le ricorrenti, in quanto dipendenti di una azienda speciale, non hanno lo status di pubblico dipendente ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, non essendo l’azienda speciale, ai sensi del successivo comma 2, una amministrazione pubblica.

Pertanto, in assenza di ulteriori deduzioni, nella trasformazione di una azienda speciale in società per azioni non è ravvisabile alcuna modificazione peggiorativa dello stato giuridico del dipendente dell’azienda, né tantomeno detta modificazione, come erroneamente argomentato dalle ricorrenti, può riguardare la natura giuridica del rapporto da pubblicistico a privatistico.

Agli argomenti che precedono può aggiungersi che la deliberazione oggetto di impugnazione espressamente garantisce ai dipendenti dell’A.S.V. il medesimo status giuridicoeconomico goduto prima della trasformazione in società per azioni, laddove stabilisce che "tutta la struttura amministrativa dell’A.S.V. viene trasferita ope legis alla Società V. SpA con tutte le competenze e attribuzioni previste dalla legge, dallo statuto, dai contratti in essere e dalla normativa vigente" e che "con la presente trasformazione la Società V.S. SpA ai sensi dell’art. 115 del TUEL conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’A.S.V.".

Pertanto, anche da questo punto di osservazione, dalla deliberazione impugnata non sembra discendere alcun pregiudizio concreto ed attuale per l’interesse sostanziale azionato dalle ricorrenti in giudizio.

2.5 Né a rendere ammissibile il ricorso può invocarsi il pregiudizio, privo di concretezza ed attualità, discendente dall’asserito stato di difficoltà economicofinanziaria in cui la neonata società per azioni si troverebbe, giacché – al di là della carenza di qualsiasi elemento documentale a sostegno della affermata condizione di difficoltà della società – una lesione meramente eventuale e futura della posizione giuridica soggettiva azionata dal ricorrente non è sufficiente ad integrare la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (T.A.R. Lazio, sez. II Ter, n. 6582 del 2005).

3. Per gli argomenti che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. La natura delle questioni esaminate configura giusto motivo di compensazione di spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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