T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 930 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza n. 35538 del 20 ottobre 1992, il Comune di Roma ha ordinato al ricorrente di provvedere alla sospensione dei lavori, alla demolizione e alla rimozione delle opere edilizie abusive realizzate nell’immobile sito in Roma, in via della Falcognana.

Con il provvedimento impugnato, il Comune resistente ha ordinato, in particolare, la demolizione di alcuni manufatti (alcuni prima demoliti e poi ricostruiti), adibiti al ricovero di attrezzi e di mezzi agricoli.

Avverso tale atto, ha proposto impugnativa l’interessato chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 1714/1993, è stata accolta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato copia della documentazione riguardante la domanda di condono edilizio presentata dallo stesso ai sensi della legge 24 novembre 2003 n. 326 e della legge regionale 8 novembre 2004 n. 12.

Il Comune di Roma, come memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il Collegio, posto che il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento di condono in ragione della sopravvenuta legge n. 326 del 2003, ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, così aderendo all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria per opere edilizie già oggetto di provvedimenti sanzionatori determina l’improcedibilità del ricorso proposto nei confronti di questi ultimi, e ciò in quanto la ricorrente non può avere alcun interesse a coltivare un gravame concernente misure che – all’esito del procedimento di sanatoria – dovranno essere sostituite con un nuovo provvedimento sanzionatorio ovvero dal titolo edilizio rilasciato in sanatoria (TAR Lazio, sez. II, n. 6476/2008).

Ed invero, posto che la presentazione dell’istanza di sanatoria dell’abuso edilizio produce in capo all’amministrazione l’obbligo di avviare e concludere il relativo procedimento con provvedimento espresso e motivato, la determinazione amministrativa, in caso di contenuto favorevole al privato, avrà come effetto l’integrale soddisfacimento delle sue pretese con conseguente cessazione della materia del contendere del ricorso giurisdizionale avverso la demolizione dell’opera, mentre, in caso di rigetto della domanda, la lesione alla sfera giuridica del richiedente originerà da questo nuovo provvedimento e dalla rinnovata misura sanzionatoria che a tale atto dovrà necessariamente seguire, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1940/2008).

3. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, proprio in ragione della pendenza del procedimento di condono edilizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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