Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2010) 04-02-2011, n. 4198 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con Ordinanza 5.6.2009 il Tribunale di Bergamo, adito quale giudice della esecuzione ex artt. 670 e 175 c.p.p., respingeva la richiesta di dichiarazione di non esecutività delle sentenza pronunciate nei confronti di C.A. e nel contempo dichiarava la inammissibilità della richiesta formulata dallo stesso imputato volta ad ottenere la restituzione dei termini per proporre impugnazione.

Con atto del 24.6.2009 il C.A. proponeva impugnazione avverso il suddetto provvedimento avanti alla Corte d’Appello di Bergamo e in data 6.7.2009 il Presidente della Corte adita, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 6.

Con atto del 29.7.2010 il Procuratore Generale presso questa Corte formulava la istanza di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Passando al merito della impugnazione proposta, si rileva che C.A., attinto da plurime sentenze di condanna, ormai definitive, lamenta, per talune di esse di non avere ricevuto i previsti avvisi, con la conseguenza di non avere potuto proporre gravami tempestivi.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale Bergamasco ha dettagliatamente esaminato le varie questioni sottoposte dall’odierno ricorrente rilevando la infondatezza delle doglianze in relazione a ciascuno dei titoli esecutivi posti in discussione.

Nella presente sede il ricorrente si limita a riproporre parte delle questioni che già sono state esaminate dal giudice del merito, senza peraltro introdurre aspetti di critica tali da mettere in evidenza ragioni di erroneità delle decisioni assunte.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ed ex art. 616 c.p.p., al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa per le ammende attesa la pretestuosità delle ragioni di gravame.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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