Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2010) 04-02-2011, n. 4168 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.S., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 5.2.2010 con la quale la sezione minorile della Corte d’Appello di Venezia l’ha condannata alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e 300,00 Euro di multa per i reati di cui all’art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 2; artt. 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2.

La difesa dell’imputata richiede l’annullamento della sentenza lamentando il vizio di manifesta illogicità della motivazione essa sarebbe di puro stile e del "tutto carente in relazione agli importanti argomenti proposti dalla difesa con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena o del perdono, in favore di un soggetto allo stato ancora incensurato".

Il ricorso è inammissibile perchè formula censure del tutto generiche. Infatti il ricorrente non indica in modo puntuale quali siano le argomentazioni proposte con l’atto di impugnazione che, non prese in considerazione dalla Corte di merito, avrebbero dovuto portare a decisione di contenuto diverso.

A ciò va aggiunto che la stessa Corte territoriale ha indicato le specifiche ragioni per le quali non ha ritenuto concedibili nè le attenuanti generiche, nè la sospensione condizionale della pena, richiamando espressamente: 1) le gravissime modalità dei fatti consistiti nella commissione di una rapina nel corso della quale sono state inferte alla parte offesa delle ferite con morsi; 2) le pendenze giudiziarie che comproverebbero come la imputata viva commettendo reati contro il patrimonio. La motivazione pertanto è adeguata sia sotto il profilo della sua sufficienza nella indicazione dei motivi posti alla base della decisione (non sindacabile nel merito) in ordine alla "gravità" del reato, sia con riferimento al rispetto dei canoni normativi previsti dall’art. 133 c.p., in forza del quale è stata esclusa la concedibilità delle invocate attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p..

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La minore età dell’imputato non prevede la condanna al pagamento delle spese processuali nè la assunzione di statuizioni ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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