Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-03-2011, n. 5709 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 6.2.2006, confermava la sentenza di primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta da F.S., D.P., C.S., dipendenti biologi dell’Ospedale casa della sofferenza I.R.C.C.S. con prestazioni in regime di plus – orario, diretta a conseguire la condanna del datore di lavoro al pagamento di conguagli relativamente all’istituto delle compartecipazioni D.P.R. n. 348 del 1983, ex art. 63 per il periodo 20.10.1985 – 31.1.1987.

La Corte riteneva infondati ambedue i motivi di gravame.

Quanto al primo, relativo al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione, osservava che l’appellante non aveva provato, nè chiesto di provare, la sussistenza delle condizioni di applicabilità della stabilità reale e quindi della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro. In particolare in materia non poteva applicarsi il criterio probatorio del fatto notorio e nella specie non era dato di sapere se l’Ospedale si sostanziava in un unico soggetto datore di lavoro oppure, come spesso accadeva, in una pluralità di soggetti con organici distinti.

Relativamente al secondo motivo, sul quantum, e alla doglianza di mancata considerazione della contestazione al riguardo contenuta nella memoria di costituzione, osservava che con la memoria di costituzione in primo grado non era stata proposta una contestazione specifica e puntuale, come chiesto dall’art. 416 c.p.c., in quanto l’Ospedale si era limitato del tutto genericamente ad affermare che si impugnava il contenuto della domanda avversa in ordine al quantum con i relativi conteggi allegati.

L’Ospedale casa della sofferenza I.R.C.C.S. propone ricorso con tre motivi. I lavoratori intimati resistono con controricorso (erroneamente denominato "memoria"), che risulta regolarmente notificato.
Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, rilevando che nella specie il presupposto della stabilità reale, tempestivamente eccepita e neppure contestata dai ricorrenti, si rinveniva nella stessa esposizione contenuta nei ricorsi e nel riferimento degli stessi ad alcune c.t.u. allegate. Del resto davanti al giudice di appello la attuale ricorrente aveva fatto riferimento a sentenza emessa in un altro giudizio relativa a sedici laureati non medici.

Il secondo motivo, denunciando violazione della stessa disposizione di legge unitamente a omessa motivazione su un fatto decisivo, propone analoghe doglianze sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Si contesta la qualificabilità come generica della contestazione mossa in primo grado relativamente al quantum.

Il primo motivo non merita accoglimento, in quanto con lo stesso si deduce la violazione di un norma di diritto sulla base di assunzioni in linea di fatto che non trovano conferma nella sentenza impugnata.

Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che viene messo in discussione un giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito e che, nel lamentarsi la mancata valorizzazione di taluni elementi di fatto che risulterebbero da documenti di causa, non si è riferito in maniera specifica circa il contenuto rilevante di tali documenti, esponendone il contenuto in maniera sintetica e potenzialmente valutativa e non risultando così rispettato il requisito della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione. Quanto al richiamo del contenuto dei ricorsi introduttivi sul punto della menzione in essi di altri dipendenti, deve rilevarsi, oltre alla mancanza di specificazioni numeriche in tale richiamo, il fatto che risulta operante il rilievo del giudice di merito circa la possibilità che fosse presente una pluralità di soggetti datori di lavoro nel contesto ospedaliero.

Anche il terzo motivo è infondato, poichè in sostanza basato sull’assunto della idoneità di contestazioni generiche di conteggi, in contrasto con i principi enunciati in materia da questa Corte (cfr. Cass. n. 7089/1999, 945/2006).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese vengono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio in Euro 23,00 per esborsi ed Euro duemilacinquecento/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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