Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-03-2011, n. 5706 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Pisa del 12 agosto 2008, che riformando quella di primo grado, ha ritenuto l’amministrazione responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni causati al resistente a seguito della caduta sulla propria auto di un ramo di un albero di proprietà della P.A..

La ricorrente denuncia, nel primo motivo, violazione del R.D. n. 161 del 1933, art. 6 e art. 7, commi 1 e 2, e art. 25 c.p.c., chiedendo alla Corte se abbia violato dette disposizioni la sentenza impugnata che, in rigetto dell’eccezione proposta dall’amministrazione in relazione all’incompetenza territoriale del Tribunale adito, abbia ritenuto la propria competenza, decidendo nel merito, con l’accoglimento, l’appello proposto da controparte.

La censura è inammissibile. Dalla sentenza impugnata, infatti, emerge che sulla questione della competenza per territorio, in rapporto al foro erariale, il giudice di primo grado si è pronunziato con sentenza parziale, rigettando la tesi dell’amministrazione. Orbene, di tale pronuncia e del suo contenuto non vi è menzione del quesito di diritto formulato alla fine del primo motivo e, nella trattazione dello stesso, parimenti non vi è alcun riferimento alle ragioni per le quali il primo giudice disattese la richiesta della p.a. e (che potrebbero aver riguardato anche l’oggetto dell’eccezione riproposta in questa sede in relazione all’applicabilità del foro erariale in secondo grado). Per tali ragioni, il quesito di diritto relativo al primo motivo è inidoneo e la trattazione dello stesso non è autosufficiente rispetto all’indicata questione.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 2051 c.c., per avere la sentenza impugnata escluso che integrasse caso fortuito, idoneo a vincere la presunzione di responsabilità prevista da detta norma, il fatto colposo del danneggiato che aveva parcheggiato la propria vettura nell’area di proprietà dell’amministrazione sapendo che tale condotta ne costituiva utilizzo indebito ed arbitrario. Con il terzo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che in ordine al fatto decisivo della pericolosità del ramo, l’ammissione del resistente di aver avuto contezza di tale pericolosità e dell’utilizzo improprio della cosa rappresenterebbe vizio logico, essendo stata ritenuta assente la prova della sussistenza del caso fortuito. Lei censure non colgono nel segno, essendo formulate in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo precisato se ed in quali termini le circostanze oggetto di esse furono dedotte in appello, posto che la sentenza impugnata afferma che non è stato provato il fortuito, in quanto l’unico elemento in tal senso offerto dall’amministrazione era la particolarità del vento in occasione dell’evento, ma che, per potersi integrare il caso fortuito, si sarebbe dovuto sviluppare un fenomeno tale per cui non un isolato albero ma un cospicuo numero di essi si sarebbe dovuto spezzare. In ogni caso, le censure, nonostante la qualificazione della prima sotto il profilo della violazione di legge, integrano inammissibili doglianze relative alla rivalutazione delle circostanze di fatto in ordine al nesso causale ed al relativo onere probatorio, su cui vi è congrua e corretta motivazione del giudice di merito.

Pertanto il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità delle questioni, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di presente giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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