Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-03-2011, n. 5704

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18.2.2000 n. 4834, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da I.P. contro i suoi fratelli I.A. e I.G., condannava questi ultimi al pagamento, in favore della attrice, dell’importo di L. 2.470.549.021 (oltre interessi e rifusione delle spese di lite) quale differenza tra quanto dovutole dai convenuti e quanto a lei effettivamente corrisposto.

Secondo il Tribunale era emerso dalla compiuta istruttoria che F.L., procuratore della attrice e convivente della sorella aveva versato l’importo di L. 2.504.084.480 su un conto corrente bancario cointestato a sè stesso e ai fratelli I.G. e I.A., somme tutte di spettanza dell’attrice, alla quale era stato invece corrisposto il minor importo di L. 704.432.689, così indebitamente arricchendosi per la differenza. Il Tribunale altresì respingeva tutte le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti nonchè, per assoluta carenza di prova, la spiegata riconvenzionale diretta alla condanna dell’attrice al pagamento della somma di L. 3.350.000.000, provento di incassi di quote societarie gestite dal procuratore F., ad esse asseritamene dovuti per la definizione delle pendenze successorie conseguenti alla morte della nonna e del padre delle parti in causa.

Proponevano appello i germani I.A. e I.G. e, costituitasi I.P., la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame, depositata in data 18.10.2005 n. 4415, rigettava il gravame, rilevando che "il Tribunale, facendo corretto uso del materiale probatorio disponibile, peraltro proveniente in parte dalla vicende insorte tra le parti e portate alla cognizione del giudice penale, è giunto alla conclusione enunciata in premessa osservando che la responsabilità dei convenuti e il loro consequenziale obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, nasceva dal fatto che essendo essi contitolari, unitamente al F., procuratore infedele dell’attrice, del conto n. (OMISSIS), si erano indebitamente appropriati della somma di L. 1.799.651.791 di pertinenza della loro sorella P., risultando palesemente indimostrate, apodittiche e meramente assertorie le giustificazioni addotte dai convenuti con riferimento a fantomatici crediti ereditar, frutto di manovre di spoliazione del patrimonio relitto e che sarebbero poi state compensate dalla sorella P. con complesse e spericolate operazioni finanziarie, peraltro affidate a speculazioni su possibili e futuri incrementi dell’indice di fabbricabilità dei terreni di pertinenza della impresa Federici".

Ricorrono per cassazione I.G. e I.A. con tre motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso I. P..
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di norma in teme di onere della prova a carico dell’attore ex. art. 2697 c.c. e i relativo difetto di motivazione.

Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine ai rapporti tra i germani I.. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2721 e 2722 c.c. in ordine alle prove testimoniali ritenute inammissibili. Tutte le sue esposte doglianze si appalesano come inammissibili in quanto tendono o a un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di atti documenti e circostanze di fatto, tra cui dati della consulenza di ufficio, rendiconti, dichiarazioni delle parti, importi versati su conti correnti, (primo motivo), o ad un’ulteriore valutazione dei complessi rapporti dare – avere tra i germani I. (terzo motivo) o a una improponibile censura del potere discrezionale – valutativo del giudice di merito in punto di ammissibilità di prove testimoniali (terzo motivo). Tra l’altro l’impugnata decisione fonda la propria ratio su sufficienti e logiche argomentazioni.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 9.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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