Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2010) 04-02-2011, n. 4161

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 19 giugno 2009, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 6 febbraio 2007 alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100 di multa nei confronti di E.C., dichiarato colpevole del reato di tentata truffa, perchè, con artifici e raggiri consistiti nel simulare un inesistente sinistro stradale, apparentemente avvenuto in data (OMISSIS), sinistro che vedeva coinvolto un autoveicolo assicurato di proprietà di C.A. e un motociclo di proprietà di tale P.C. (persona inesistente), nel formare una falsa denuncia di sinistro indirizzata alla società di assicurazioni a firma di tale Ch.Lu.

(persona inesistente) quale conducente dell’autoveicolo danneggiante, nel formare un atto di messa in mora a firma dell’avv. Alessandro Morrone, indirizzandolo alla società di assicurazioni, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l’ingiusto profitto consistente nella liquidazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per l’inesistente sinistro.

Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo:

1) vizi di cui l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), art. 192 c.p.p., comma 2, art. 530 c.p.p., commi 1 e/o 2. L’imputato ricorrente osserva che la denuncia di sinistro venne inviata alla compagnia assicurativa in un momento nel quale egli non era ancora proprietario del mezzo e nessun rilievo avrebbe l’avvenuto versamento della caparra per l’acquisto, poichè si tratterebbe di circostanza di per sè neutra ai fini della riconducibilità ad esso ricorrente del reato in contestazione, non essendo indice di ferma volontà di acquistare il bene. Neppure avrebbe rilievo la circostanza evidenziata dalla sentenza impugnata secondo cui "fu lui stesso a chiamare il perito e a dichiararsi attuale proprietario del veicolo", poichè effettivamente in quel momento era avvenuto il passaggio di proprietà e l’assicurazione aveva avviato la procedura di liquidazione del sinistro.

2) vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), art. 124 c.p., artt. 336 seg. c.p.p., art. 529 c.p.p.. Il ricorrente insiste nell’eccezione, già formulata davanti ai giudici di merito, della tardività della querela, rigettata dalla sentenza impugnata, che fa decorrere i relativi termini dalla data della raccomandata che metteva in mora la società di assicurazioni. Ad avviso del ricorrente, invece, la denuncia di sinistro del (OMISSIS) costituirebbe già atto idoneo ad integrare l’ipotesi delittuosa in contestazione e, comunque, dovrebbe tenersi conto della data del 20 novembre 2000, in cui la società di investigazione Condor, in esito ad incarico conferito dalla società di assicurazioni, dava comunicazione di avere riscontrato la capziosità della richiesta risarcitoria.

3) vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), artt. 157 seg. c.p..

La scadenza del termine di prescrizione non sarebbe nel marzo 2010, come ritenuto dalla Corte di Appello, che fa coincidere la decorrenza del termine in modo erroneo con la data di spedizione della suddetta raccomandata (11 giugno 2001), invece che dalla iniziale denuncia del falso sinistro ((OMISSIS)).
Motivi della decisione

Deve prendersi atto della intervenuta prescrizione, che già la Corte di Appello aveva fissato nel marzo 2010, ma, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., devono essere confermate le statuizioni civili adottate dal giudice di primo grado e confermate in appello. Infatti, gli altri motivi di ricorso non sono consentiti nel giudizio di legittimità, poichè su di essi si sono già pronunciati i giudici di merito, con argomentazioni ampie e corrette dal punto di vista logico e giuridico, sicchè esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(per tutte, Sez. Un., 30/4 – 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio, con conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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