Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-03-2011, n. 5703 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19 dicembre 2001 il Tribunale di Bari condannava l’Aurora Assicurazioni S.p.A. e T.N. al pagamento in solido di L. 264.363.143 a favore di A.R. a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale.

Con sentenza in data 5 luglio – 5 ottobre 2006 la Corte d’Appello di Bari riduceva ad Euro 88.980,65 la somma dovuta alla A..

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: nella liquidazione del danno biologico occorreva considerare sia il pregiudizio funzionale, sia il pregiudizio estetico; la liquidazione doveva essere effettuata secondo il criterio del punto d’invalidità determinato in base alle tabelle normalmente in uso; anche il danno morale doveva essere liquidato in proporzione al danno biologico.

Avverso la suddetta sentenza la A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Aurora Assicurazioni S.p.A. ha resistito con controricorso, il T. non ha espletato attività difensiva.
Motivi della decisione

Si premette che la sentenza impugnata è stata depositata il 5 ottobre 2006, per cui al ricorso si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, che, tra l’altro, ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c., secondo il quale i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il primo motivo denuncia violazione o comunque erronea applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, c.c. dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 su punto decisivo della controversia.

La questione è la liquidazione del danno biologico, che viene trattata dalla ricorrente con argomentazioni che implicano esame degli atti e valutazioni di merito. Ma, soprattutto, la censura non contiene in alcuna sua parte il quesito di diritto riferito alle norme indicate, nè il momento di sintesi relativo al vizio di motivazione.

I rilievi sopra espressi si attagliano anche al secondo motivo, mediante il quale l’ A., dolendosi della liquidazione, ritenuta inadeguata del danno morale, lamenta violazione o comunque erronea applicazione degli artt. 1226, 1056, 2043, 2056, c.c. dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 su altro punto decisivo della controversia.

Pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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