Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2010) 04-02-2011, n. 4160

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 8 aprile 2009, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 6 novembre 2006 alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 300 di multa nei confronti di D.L.A., dichiarato colpevole del reato di ricettazione di motore di autoveicolo.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in riferimento all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).

Il ricorrente osserva che l’imputato aveva nominato in data 4 aprile 2006 l’avv. Alfonso Pagliano e in data 12 aprile 2006 l’avv. Antonio Pagliano; che, all’udienza del 20 maggio 2006 il giudice disponeva il rinvio d’ufficio all’udienza del 6 novembre 2006 e il decreto di rinvio veniva erroneamente notificato solo all’avv. Alfonso Pagliano;

che dal verbale di udienza del 29 maggio 2006 il giudice dava unicamente atto dell’assenza dell’avv. Alfonso Pagliano omettendo di verificare la regolare notifica dell’avviso di udienza all’avv. Antonio Pagliano; che, infine, l’omissione dell’avviso della nuova udienza ad entrambi gli avvocati avrebbe determinato la violazione di legge denunciata con la conseguente nullità degli atti successivi.

2) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in riferimento all’art. 648 c.p.. Il difensore ricorrente afferma che non vi è la prova certa della responsabilità dell’imputato, soprattutto sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, limitandosi la sentenza impugnata ad escludere che il D.L. possa avere ignorato la provenienza delittuosa di una componente fondamentale del veicolo di cui all’imputazione.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione della legge processuale in riferimento all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), non può essere accolto, poichè la relativa eccezione è stata formulata solo con i motivi di appello e non all’udienza del 6 novembre 2006 dal difensore nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che, in caso di nomina da parte dell’imputato di due difensori, l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza a uno di essi comporta una nullità a regime intermedio che, qualora non siano presenti all’udienza nè l’imputato nè i difensori di fiducia e sia stato nominato un difensore d’ufficio, deve essere da questi eccepita prima della deliberazione della sentenza, poichè è onere del difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice (Sez. 5^, il dicembre 2008 – 4 febbraio 2009, n. 4940, Camera, rv. 243158;

Sez. 2^, 16 settembre 2008, n. 39388, Intrisano, rv. 241857; Sez. 5^, 4 luglio 2006, n. 29863, Della Corte, rv. 235152; nonchè, Sez. Un., 16 luglio 2009, n. 39060, Aprea, rv. 244187). L’altro motivo di ricorso in punto di responsabilità, oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si pronuncia espressamente sull’elemento psicologico del delitto contestato, osservando, con argomentazione corretta dal punto di vista logico e giuridico, che "la mancanza di ogni giustificazione da parte dell’imputato, in ordine alla detenzione del bene, sia nell’immediatezza che successivamente, evincibile dalla omessa esibizione di qualsivoglia documentazione inerente le modalità dell’acquisto o le ragioni del possesso, è circostanza che può essere utilmente valutata al fine di ritenere sussistente in capo al detentore la consapevolezza della provenienza delittuosa".

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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