Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-03-2011, n. 5702 Attività pericolose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 25 novembre 1997 Z.G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Gestione Liquidatoria della ex Usl (OMISSIS), in persona del direttore generale della Asl Napoli (OMISSIS) e la Regione Campania.

Esponeva che il giorno 26 ottobre 1992, nella qualità di vigile del fuoco intervenuto alla via (OMISSIS), in quanto personale dell’Ospedale (OMISSIS), in sciopero, aveva dato fuoco ad alcuni cassonetti della nettezza urbana posti trasversalmente sulla strada, nell’intento di spegnere l’incendio, era stato colpito da liquido ematico proveniente dai "rifiuti speciali" del nosocomio, che, non smaltiti secondo le prescrizioni di legge, erano stati gettati nei contenitori; che, successivamente, sottopostosi ad esame, aveva accertato nel (OMISSIS) di essere positivo al virus Hcv, HbcAb, HbeAb;

che aveva evidentemente contratto tali infermità a causa del contatto con il predetto liquido ematico infetto; che a seguito della malattia aveva completamente modificato il suo modo di vivere, in particolare nei rapporti familiari. Chiedeva pertanto che gli Enti convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni nella misura di L. 655.305.301, oltre l’ulteriore danno patrimoniale conseguenza dell’anticipato collocamento a riposo.

Si costituivano la Gestione Stralcio e la Regione Campania, chiedendo il rigetto della domanda.

Con successivo atto di citazione notificato il 6 novembre 1998 la ex Usl Napoli (OMISSIS) conveniva in giudizio le Assicurazioni Generali, affinchè nella qualità di assicurazione la tenesse indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli scaturenti dal giudizio.

Si costituivano le Assicurazioni Generali che chiedevano il rigetto della domanda di garanzia.

I due giudizi venivano successivamente riuniti.

Espletata consulenza di ufficio, l’adito Tribunale, con sentenza in data 21.12.2001, rigettava la domanda, ritenendo che l’attore non aveva fornito prova in ordine al nesso eziologico tra la fuoriuscita del sangue dal sacchetto dei rifiuti situato nel contenitore e la malattia in questione e che anche a voler ritenere l’attività di stoccaggio dei rifiuti ospedalieri come pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. la conclusione in ordine alla non responsabilità degli enti convenuti non era destinata a mutare posto che la condotta dei manifestanti equivaleva a una ipotesi di caso fortuito.

A seguito dell’appello dello Z. nei confronti della Regione Campania, Gestione liquidatoria della ex USL Napoli (OMISSIS) e le Assicurazione Generali, costituitisi gli appellati, la Corte d’Appello di Napoli, con la decisione in esame depositata in data 26.9.2005, rigettava il gravame confermando quanto statuito in 1^ grado.

Ricorre per cassazione con un unico articolato motivo; resistono con controricorso la Regione Campania e le Assicurazioni Generali, che, a sua volta propone il ricorso incidentale fondato su due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Campania.
Motivi della decisione

Ricorso principale:

con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 196 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e artt. 2043, 2050, 1293, 1223, 2697 e 2727 c.c., e relativo difetto di motivazione in ordine al nesso causale fra fatto dedotto e malattia; si afferma che "in particolare, la Corte del riesame ha ritenuto che lo Z. avrebbe dedotto che il primo giudice, nell’affermare che egli aveva provato che il sangue che gli schizzò sul volto era idoneo a provocargli l’infermità, avrebbe richiesto ad esso appellante una prova impossibile, atteso che nel campo biopatologico è estremamente difficile raggiungere un grado di certezza assoluta, di talchè la sussistenza del nesso causale tra un determinato antecedente e l’evento dannoso ben avrebbe potuto essere accertata in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specialmente in assenza di prova di qualsiasi altra causa patogena".

Ricorso incidentale:

con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. nonchè difetto di motivazione; si afferma in particolare che l’impugnata decisione "è errata, giacchè tradisce gli elementi istruttori emersi, ed appare anche contraddittoria. Ed infatti, è emerso dal verbale degli agenti del N.A.S., verbale richiamato sia dai Giudici del Tribunale che dalla Corte d’Appello, che l’Azienda Ospedaliera provvedeva ad imballare i rifiuti speciali in appositi contenitori di plastica che deponeva in cartoni, depositandoli e conservandoli, poi, in un apposito locale di stoccaggio sito al piano terra dell’Ospedale ove una certa ditta Santamaria provvedeva a ritirarli tre volte la settimana per il loro definitivo smaltimento";

con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione, nonchè ancora violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c.; si afferma che "la decisione resa sul punto della Corte d’Appello appare inutile ed errata anche nel merito visto che non v’è prova in atti che non fossero state adottate cautele preventive, risultando invece, tutto il contrario, dal momento che il N.A.S. accertò che i rifiuti erano custoditi nel solito all’uopo utilizzato".

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Inammissibile è, innanzitutto, il ricorso incidentale: le censure, infatti con lo stesso prospettate non sono state oggetto di doglianze e di impugnazione in sede di secondo grado, e tra l’altro il ricorso stesso manca di autosufficienza sul punto. Fondato invece è il ricorso principale.

La ratio decidendi dell’impugnata decisione fonda il rigetto dell’appello sulla mancanza di un nesso eziologico tra il fatto dedotto dallo Z. (vale a dire lo schizzo di liquido ematico dal cassonetto) e i conseguenti gravi danni alla sua salute, e ciò, in particolare, affermando che "nel campo biopatologico estremamente difficile raggiungere un grado di certezza assoluta… nella fattispecie il CTU, all’esito di una compiuta e scrupolosa indagine, afferma che non è possibile pervenire a una conclusione certa". Tale ratio, quindi, si discosta dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui in tema di sussistenza di responsabilità civile e di relativo nesso di causalità tra fatto ed evento l’accertamento deve basarsi su un criterio non di assoluta certezza ma di elevata probabilità; è stato infatti da questa Corte affermato che, ai fini della configurabilità del nesso eziologico tra un fatto illecito e un danno alla salute, non è necessario che quest’ultimo si prospetti come conseguenza certa ed inequivoca dell’evento traumatico ma è sufficiente che la derivazione causale del primo dal secondo possa affermarsi in base ad un criterio di elevata probabilità (tra le altre, Casa. nn. 13530/2009 e 10741/2009).

Ne deriva che, in sede di rinvio, la Corte di merito provvederà all’accertamento in questione in base a una valutazione di probabilità ("più probabile che non…") tra il fatto dedotto e l’evento dannoso.
P.Q.M.

LA CORTE preliminarmente riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale. Cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *