Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-10-2010) 04-02-2011, n. 4159 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza in data 22 gennaio 2007, assolveva M.L. e D.P.A., ai sensi del capoverso dell’art. 530 c.p.p., con la formula perchè il fatto non sussiste, dalle imputazioni di cui agli artt. 423, 56, 640 e 642 c.p., per avere cagionato l’incendio dell’immobile, adibito a deposito di mobili, dato in locazione alla società "O Mobel" s.r.l. di cui è amministratrice la D.P., mentre M., cognato della stessa, è gestore di fatto, e per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a conseguire il prezzo della polizza assicurativa contro gli infortuni.

A seguito di appello, ai soli fini civili, della società RAS, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 12 dicembre 2008, valorizzando molteplici indizi ritenuti gravi, univoci e concordanti, accoglieva l’appello e condannava i predetti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

Propone ricorso per cassazione il difensore di M. e D. P., deducendo:

1) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 178, 129 e 336 c.p.p., in quanto dagli atti processuali non sarebbe emersa una formale querela proposta dalla parte civile, sicchè mancherebbe una condizione di procedibilità. 2) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all’art. 192 c.p.p., artt. 110 e 423 c.p., artt. 56, 640, 642 c.p., in quanto sarebbero state violate le norme in materia di valutazione della prova e la motivazione sarebbe illogica e avrebbe travisato i fatti.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si sia basata su pretese divergenze delle dichiarazioni rese dai ricorrenti in rapporto all’esito della perizia sulla causa dell’incendio, mentre da questa stessa perizia, nonchè da quanto dichiarato dai consulenti, era emerso che sul luogo dell’incendio non venne rinvenuto alcun liquido infiammabile; pertanto, la sentenza impugnata si baserebbe su mere presunzioni.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili. I delitti contestati sono procedibili d’ufficio e, pertanto, la relativa eccezione difensiva di mancanza di una condizione di procedibilità è manifestamente infondata.

Per quanto riguarda il motivo di ricorso con il quale si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, deve ribadirsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.(per tutte, Sez. Un., 30/4 – 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, individuando una serie di indizi gravi, univoci e concordanti: gli imputati non hanno ricostruito in modo convincente i fatti; hanno chiesto in modo pressante alla compagnia assicurativa di aumentare il massimale poco prima dell’incendio, ricorrendo anche ad altra compagnia assicurativa; erano in possesso di numerose fatture per acquisti di merce mai avvenuti all’evidente scopo di provare il possesso di merce poi denunciata come distrutta nell’incendio; hanno indicato tra la merce distrutta elettrodomestici e reti, ma i vigili del fuoco non hanno accertato l’assenza di resti in metallo; gli stessi vigili hanno accertato che i mobili in deposito non erano tanti sicchè non potevano raggiungere il valore dichiarato di Euro 1.000.000.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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