Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-03-2011, n. 5698

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 18.6.1993, l’arch.

T.C. conveniva, per l’udienza del 20.7.1993, innanzi al Tribunale di Latina, il Comune di Priverno (Lt) chiedendo, sul presupposto dell’avere l’amministrazione convenuta utilizzato un proprio progetto al fine di ottenere un finanziamento, che il Giudice, accertata la paternità del progetto e l’indebito utilizzo da parte del Comune di Priverno, lo condannasse, per effetto dell’ingiustificato arricchimento ai danni dell’appellante, ad indennizzare quest’ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale pari a L. 200.000.000 o della maggiore e minore somma che verrà provata in corso di causa, con richiesta di risarcimento del danno ai sensi della L. n. 663 del 1941, art. 158 e art. 2043 c.c..

Istauratosi il contraddittorio, all’udienza del 20.7.1993, veniva prodotta delibera del Comune di Priverno del 17.7.1993 avente ad oggetto "riconoscimento di prestazione professionale da parte dell’arch. T.C. a favore del Comune di Priverno".

Successivamente, il procedimento veniva assegnato alle sezioni stralcio innanzi al Goa (dott. Th.), con udienza di comparizione parti per tentativo di conciliazione. Con sentenza n. 1075/02 detto Goa decideva il giudizio, rigettando le domande avanzate dall’appellante, sul presupposto della carenza di legittimazione attiva dell’attore in primo grado nei confronti dell’Amministrazione convenuta, ritenendo che la domanda del professionista doveva essere proposta nei confronti della Società Ire, che gli aveva conferito l’incarico e non nei confronti del Comune.

Avverso detta sentenza l’arch. T.C., con atto di citazione notificato in data 31.7.2002, proponeva appello, censurando la pronuncia sotto il profilo della mancata considerazione di risultanze istruttorie e della contraddittorietà della motivazione per non avere il Giudice di prime cure riconosciuta la legittimazione passiva del Comune quale unico soggetto, a prescindere da chi avesse inizialmente conferito l’incarico al professionista, ad aver indebitamente utilizzato l’elaborato progettuale e ad averne tratto ingiustificato arricchimento.

Costituitosi il Comune di Priverno, la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame in data 27.6.2005, rigettava l’impugnazione, confermando quanto statuito in primo grado.

Ricorre per cassazione con due motivi il T.; non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce motivazione contraddittoria sul punto in cui si afferma che "gli obblighi del Comune nei confronti del professionista non possono scaturire dalla richiamata deliberazione……".

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. nonchè della L. n. 144 del 1989, art. 23 in quanto "il giudice di secondo grado riconosce come il soggetto arricchito sia il Comune, tuttavia nega ugualmente la legittimazione passiva dell’ente per difetto di sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento, ritenendo che il T. avesse azione diretta nei confronti dell’amministratore o dei funzionari pubblici che si sarebbero avvalsi della sua prestazione professionale". Il ricorso è inammissibile.

Con le due censure in esame si prospetta infatti un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di situazioni e vicende "di fatto" come il rapporto giuridico – sostanziale, fonte del credito del T., intercorso tra quest’ultimo ed una società e non con il Comune intimato.

Chiara è sul punto la ratio decidendi dell’impugnata decisione laddove afferma, con logiche e sufficienti affermazioni, che "è pacifico che non vi è mai stato da parte del Comune il formale conferimento dell’incarico professionale all’arch. T. ed è pure non controverso che di fatto l’ente ha comunque utilizzata la prestazione resa dal medesimo, sia pure in origine su incarico di un terzo. D’altra parte gli obblighi del Comune nei confronti del professionista non potrebbero scaturire dalla richiamata deliberazione".

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Comune comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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