T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-02-2011, n. 924 Insegnanti di religione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti pongono, in estrema sintesi, due questioni. La prima riguarda la discriminazione che deriverebbe dall’applicazione delle norme dell’ordinanza impugnata nei confronti degli alunni che optano per l’insegnamento alternativo rispetto a quelli che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, atteso che esse consentono all’insegnante di religione di partecipare a pieno titolo alle deliberazione del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che di tale insegnamento si avvalgono.

La seconda riguarda l’ulteriore discriminazione derivante dalla mancata previsione di un’analoga possibilità per il docente della materia alternativa.

Entrambe le questioni sono state oggetto di recentissima pronuncia della Sezione (Cfr. TAR Lazio – Roma, sez. III bis,15 novembre 2010, n. 33433).

Quanto alla prima questione, la Sezione, premesso che in forza dell’accordo con la Santa Sede, la Repubblica italiana si è obbligata ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica, e che, in omaggio al principio di laicità dello Stato e della conseguente facoltatività dell’insegnamento "solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo" (Corte cost., sent. n. 203 del 12 aprile 1989), ha chiarito che non è irragionevole che il titolare di quell’insegnamento, divenuto obbligatorio in seguito ad un’opzione liberamente espressa, partecipi alla valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico. Infatti, una volta che per scelta concordataria gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti (partecipando alle valutazioni periodiche e finali per gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento), non vi è ragione alcuna perché tali insegnanti, cui è attribuito lo status di docenti, non possano esprimere una valutazione su quegli elementi, immanenti ad ogni funzione docente, quali assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, dalla norma ritenuti incidenti sul credito scolastico.

Quanto alla seconda questione – relativa all’art. 8 della O.M. n. 44/2010, nella parte in cui stabilisce che i docenti di religione cattolica "partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto", mentre i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica si limitano esclusivamente a "fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno" – la Sezione ha evidenziato che il principio di laicità dello Stato è in ogni sua implicazione rispettato solo se la scelta dell’insegnamento religioso non da luogo a forma alcuna di discriminazione. In questo caso è evidente che il diverso trattamento, riservato nel procedimento decisionale alle due distinte categorie dei docenti, introduca un vulnus alla posizione degli studenti "non avvalentisi" che decidano di seguire attività di insegnamento alternativo, atteso che un conto è sedere "a pieno titolo" nel consiglio di classe e concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, un conto è fornire preventivamente al consiglio di classe "elementi conoscitivi" sull’interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente.

Queste e le altre puntuali considerazioni contenute nella pronuncia citata cui si rinvia, sono sufficienti a respingere la prima censura e ad accogliere la seconda. In conseguenza sono da considerare legittime le norme impugnate che nella parte in cui prescrivono che i docenti di religione cattolica "partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento", mentre sono illegittime e meritano annullamento nella parte in cui prevedono che i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica si limitano a "fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno", anziché partecipare anch’essi a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che frequentano l’insegnamento alternativo.

La complessità del giudizio e la novità delle questioni giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto annulla l’atto impugnato, nei termini in premessa chiariti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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